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IMPRESA

L’indebito accesso allo sconto in fattura può rendere indebita la detrazione

La Cassazione ha esaminato un caso in cui era stato dichiarato il falso negli attestati di congruità

/ Stefano COMELLINI

Giovedì, 5 marzo 2026

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Con la sentenza n. 8573, depositata ieri, la Cassazione è tornata sul ricorrente tema dei reati connessi ai benefici fiscali  concessi dal legislatore (come il bonus facciate), soprattutto a partire dal 2020, con la dichiarata finalità di rilanciare l’economia italiana con particolare riferimento al settore edilizio.

Nel caso di specie, il ricorrente si doleva della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche, applicatagli a fronte della contestazione di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.), reati fiscali (art. 8 del DLgs. n. 74/2000) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) per avere, quale titolare della società committente e in concorso col professionista con lui coindagato:
- dichiarato falsamente negli attestati di congruità necessari per accedere al c.d. sconto in fattura con cessione del credito d’imposta per il bonus facciate (relativo ai lavori a lui commissionati da due condomìni), che i lavori erano già avviati nel dicembre 2021; circostanza rilevante ai fini del beneficio fiscale e risultata non vera;
- di aver emesso nei confronti dei suddetti committenti le fatture relative a lavori in realtà mai eseguiti, con le quali avrebbe consentito a terzi l’evasione di imposta;
- di aver impiegato il credito d’imposta fraudolentemente ottenuto con le modalità di cui si è detto, vendendolo o portandolo in compensazione e così rendendosi responsabile anche del reato di autoriciclaggio.

In particolare, il ricorrente contestava la correttezza normativa delle indicazioni contenute nella circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate n. 16/2021, a suo dire acriticamente recepite dai giudici di merito, nella parte in cui le stesse prescrivevano che per fruire del c.d. bonus facciate (sconto in fattura con cessione del credito) i lavori dovessero essere quanto meno avviati – cosa che non era nel caso di specie – e che tale circostanza dovesse essere attestata nella documentazione da esibire all’amministrazione, prescritta dalle misure anti-frode introdotte dal DL 157/2021.

Ad avviso della Suprema Corte e a fondamento del rigetto del ricorso, l’interpretazione della normativa di settore fatta propria dai giudici di merito e corrispondente a quella data dall’Agenzia delle Entrate risultava, invece, corretta e condivisibile.

In verità, il citato DL n. 157/2021 ha introdotto una normativa di contrasto alle frodi in materia di bonus edilizi (ivi incluso il c.d. “bonus facciate”) con la previsione, ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e/o della cessione del credito, dell’obbligo per il contribuente di presentare, sia il c.d. visto di conformità del professionista abilitato attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, sia l’asseverazione di un tecnico abilitato in ordine alla congruità delle spese sostenute.

D’altro canto, l’art. 121 DL n. 34/2020, nell’introdurre, a favore dei soggetti che sostengono gli interventi, l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali legate ai c.d. bonus edilizi, menziona espressamente (comma 1) “i fornitori che hanno effettuato gli interventi” (per lo sconto sul corrispettivo dovuto) e (comma 1-bis) “ciascuno stato di avanzamento dei lavori (per l’esercizio delle diverse opzioni previste al primo comma). Così che l’uso del tempo passato prossimo e la disciplina dell’opzione anche per lavori solo parzialmente effettuati non lasciano dubbi sul fatto che l’opzione per lo sconto in fattura dovesse e potesse riguardare quella parte dei lavori già eseguiti e che la successiva disciplina antifrode abbia richiesto che il prescritto visto di conformità dovesse attestare, tra gli altri requisiti, che i lavori fossero quanto meno iniziati.

Da ultimo, non rilevante ai fini della spettanza e legittimità della detrazione fiscale è stata considerata la circostanza che, stante la data dell’emissione del pagamento della fattura a saldo dei lavori, risultasse che i committenti avevano sostenuto la spesa nel termine di legge.

Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che, nel caso in esame, l’accesso al beneficio dello sconto in fattura costituiva anche il presupposto necessario per accedere alla detrazione di imposta. Infatti, i proprietari avevano sostenuto le spese per i lavori entro il 31 dicembre 2021 – requisito indispensabile per fruire del c.d. bonus previsto all’art. 1 comma 219 Legge n. 160/2019 – pagando (anticipatamente e a saldo) la ditta del ricorrente proprio mediante lo sconto in fattura che copriva il 90% del prezzo concordato dei lavori.

In altri termini, se non avessero fruito dello sconto del 90% riconosciuto in fattura, i medesimi avrebbero potuto legittimamente documentare spese di molto inferiori (vale a dire il solo 10% del prezzo pagato in contanti) e, di conseguenza, avrebbero potuto fruire di una detrazione fiscale molto minore. In sostanza, nel caso di specie, l’indebito accesso all’opzione dello sconto in fattura mediante la produzione di attestazioni ideologicamente false ha fatto sì di ritenere indebita anche la detrazione fiscale.

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