Occorre l’effettivo rischio di perdita del capitale per ottenere il regime agevolato dei carried interest
Con la risposta n. 73, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la possibilità di applicare il regime agevolato previsto per i diritti patrimoniali rafforzati (c.d. “carried interest”) dall’art. 60 del DL 50/2017 in caso di SFP (strumenti finanziari partecipativi) emessi con riferimento a una società operativa in favore dei manager del fondo che la partecipa.
Secondo tale normativa, i carried interest sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, anziché redditi da lavoro dipendente, se:
- l’impegno di investimento è pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo;
- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti per un periodo minimo.
In primo luogo, si osserva che l’investimento nelle quote del fondo si considera autonomo rispetto a quello effettuato nella società operativa.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’esiguità degli importi versati non integri l’esistenza di una effettività del rischio connessa all’investimento. Gli importi sottoscritti, infatti, risultano essere meramente simbolici sia in termini assoluti che in rapporto agli importi investiti dagli altri soci.
Nel caso di specie, poi, i manager sono tenuti indenni rispetto all’investimento iniziale che è in ogni caso coperto dalla previsione di un corrispettivo pari al valore nominale degli SFP riscattati o riacquistati.
La circostanza dell’assenza di un effettivo rischio di perdita del capitale investito e il mancato allineamento di rischi tra manager e investitori, unitamente alle altre previsioni e alla carenza dell’ulteriore requisito della durata quinquennale dell’investimento, inducono l’Agenzia e considerare i proventi derivanti dalla detenzione del SFP come redditi di lavoro.
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