Nessun termine per scegliere tra NASpI e assegno ordinario di invalidità
Con l’ordinanza n. 5414 di ieri, 11 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che la maturazione dei requisiti per l’indennità di NASpI, successivamente alla fruizione dell’assegno ordinario di invalidità, fa sorgere in capo all’assicurato il diritto di scegliere uno dei due trattamenti. Tale facoltà può essere esercitata senza limiti temporali, non essendovi alcuna previsione legislativa che stabilisca un termine per l’esercizio dell’opzione, né un simile limite può essere desunto dal richiamo alla natura alternativa delle obbligazioni, che va esclusa in mancanza dell’originario concorso delle due prestazioni (cfr. Cass. n. 4724/2025).
Nel dettaglio, i giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi in merito a una controversia vertente sulla spettanza del diritto alla NASpI in capo a un assicurato che, pur beneficiando dell’assegno ordinario di invalidità, aveva optato per il trattamento di disoccupazione in ritardo rispetto al termine di esercizio del diritto di opzione stabilito dall’INPS con la circolare n. 138/2011, coincidente con quello di presentazione della domanda amministrativa.
Nel rigettare le censure dell’istituto, la Corte ha chiarito come le disposizioni in materia di decadenza siano di stretta interpretazione e non suscettibili di interpretazione analogica; nessun termine di decadenza può essere quindi introdotto, ai sensi dell’art. 1287 comma 2 c.c., con una circolare, la quale costituisce un mero atto di interpretazione della normativa.
A ben vedere, il termine previsto dalla menzionata circolare n. 138/2011 non potrebbe neanche trovare fondamento nell’art. 1285 c.c., in quanto l’assegno ordinario di invalidità e la NASpI non sono qualificabili come obbligazioni alternative. Infatti, l’obbligazione alternativa, ex art. 1285 ss. c.c., presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima della scelta di una di esse. Tale scelta, rimessa alla volontà di una delle parti, diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte.
Nel caso di specie, concludono i giudici di legittimità, l’obbligazione in esame, non presentando dette caratteristiche, non può qualificarsi come alternativa.
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