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Imposta di bollo sulle assicurazioni dei rami vita con pagamento virtuale

Possibile la compensazione orizzontale in F24

/ Anita MAURO

Venerdì, 13 marzo 2026

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Con la risposta a interpello 12 marzo 2026 n. 78, l’Agenzia delle Entrate esamina alcuni quesiti relativi all’applicazione delle nuove norme in tema di imposta di bollo sulle assicurazioni, introdotte dall’art. 1 commi 87 e 88 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Si ricorda che la modifica normativa è intervenuta sulle modalità e sui termini di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni), disciplinata dall’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72.
In breve, in forza della novità:
- a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita è dovuta annualmente e versata ogni anno dalle imprese di assicurazione (in modo virtuale, con F24);
- per i contratti in essere al 1° gennaio 2025 è stato previsto un piano di rateazione che consente il versamento per quote dell’imposta già maturata.

Come già illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2025, fino al 31 dicembre 2024, invece, l’imposta sui prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V era “dovuta all’atto del rimborso o del riscatto” (ex art. 3 comma 7 del DM 24 maggio 2012). Si trattava di una peculiarità delle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi dei rami vita che risultavano, quindi, soggetti a un trattamento diverso rispetto a quello applicato agli altri prodotti finanziari e conti correnti. Per superare questo disallineamento, la legge di bilancio 2025 ha disposto che l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle polizze di assicurazione sulla vita debba essere versata annualmente dalle imprese di assicurazioni.

La novità – spiega l’Agenzia nella risposta n. 78/2026 – si applica sia ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, sia a quelli già in essere a tale data.
Ne deriva la necessità di definire le modalità per il versamento dell’imposta maturata (fino al 31 dicembre 2024) sui contratti già in essere. A tale scopo, l’art. 1 comma 88 della L. 207/2024 ha stabilito che l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, deve essere versata in base al seguente piano di rateazione:
- il 50%, entro il 30 giugno 2025;
- il 20%, entro il 30 giugno 2026;
- il 20%, entro il 30 giugno 2027;
- il 10%, entro il 30 giugno 2028.
Anche in questo caso, come per l’imposta dovuta annualmente, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Tanto premesso, L’Agenzia, nel rispondere ai diversi quesiti puntuali posti dagli istanti, in primo luogo esamina le questioni inerenti i rapporti tra il pagamento annuale e i versamenti “rateali” dell’imposta di bollo già maturata fino al 31 dicembre 2024. In proposito, l’Amministrazione ricorda che i termini e le modalità ordinarie si applicano “con riferimento all’imposta di bollo dovuta annualmente, ovvero quella dovuta sia in relazione al valore di riscatto delle polizze al 31 dicembre di ciascun anno che al valore effettivo di riscatto o rimborso relativo alla frazione dell’anno in cui le polizze scadono o vengono riscattate” (cfr. circ. n. 7/2025, nota 6).

L’Agenzia chiarisce inoltre per i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) entro il 30 giugno 2028:
- con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, opera il piano di rateazione sopra illustrato;
- con riferimento all’imposta dovuta dal 2025, interviene il versamento annuale di cui al comma 87, con le modalità (richiamate dall’art. 4 del DM 24 maggio 2012) di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72, che disciplinano l’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento mediante il modello F24.

Per quanto concerne, poi, la determinazione dell’acconto dell’imposta di bollo virtuale, dovuto nella misura del “100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15”, da versare il 16 aprile di ciascun anno, l’Agenzia afferma che “assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente, corrisposta secondo le modalità ordinarie sopra individuate”.

Infine, l’Amministrazione finanziaria conferma anche la possibilità di compensare, in F24, secondo le regole ordinarie, l’imposta di bollo sulle assicurazioni dei rami vita con eventuali crediti da “Imposta sulle Riserve Matematiche”, in quanto si deve ritenere ammissibile ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ex art. 17 del DLgs. 241/97. L’Agenzia precisa che tale possibilità è ammissibile anche con riferimento al versamento delle rate, assolte mediante F24, con i codici tributo istituiti con la ris. n. 39/2025.

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