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LAVORO & PREVIDENZA

Domanda per la disoccupazione agricola da presentare entro fine mese

Nella disoccupazione agricola anche la CISOA per emergenze climatiche

/ Daniele SILVESTRO

Martedì, 24 marzo 2026

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I lavoratori agricoli hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare all’INPS la domanda di accesso alla disoccupazione agricola, riferita a periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2025.
Si ricorda che la disoccupazione agricola differisce dall’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in quanto quella agricola ha lo scopo di coprire un periodo di disoccupazione già trascorso dal lavoratore al momento della presentazione della domanda.

Per quanto concerne i destinatari, la disoccupazione agricola può essere richiesta dagli operai agricoli a tempo determinato (OTD), dagli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce, dai piccoli coloni, dai compartecipanti familiari nonché dai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.

Sono invece destinatari della NASpI gli OTI delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla L. 240/84. Tali lavoratori sono infatti dal 2022 esclusi dalla disoccupazione agricola per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 221 lett. a) della L. 234/2021.

La disoccupazione agricola non spetta inoltre: ai lavoratori che presentano la domanda oltre il termine ordinario previsto; ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente; ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione; ai lavoratori che si dimettono volontariamente (eccetto le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio e coloro che si dimettono per giusta causa); ecc.

L’accesso alla disoccupazione agricola presuppone il possesso da parte del lavoratore interessato dei seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, relativi all’anno per il quale viene richiesta l’indennità;
- almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente.

Sul punto, si ricorda che l’art. 10-bis comma 2 del DL 92/2025 ha riconosciuto, per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa comprese tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, la CISOA per intemperie stagionali agli OTI e agli OTD anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative. Tali periodi di CISOA sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (cfr. circ. INPS n. 149/2025).

In merito alla misura della disoccupazione agricola occorre distinguere tra:
- OTD, per i quali si applica la percentuale del 40% e si detrae a titolo di contributo di solidarietà una quota del 9% per un massimo di 150 giorni indennizzati;
- OTI, a cui si applica quella del 30% senza alcuna trattenuta per il contributo di solidarietà.

L’indennità di disoccupazione agricola non può eccedere l’importo massimo stabilito annualmente dall’INPS. In particolare, per l’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2025, trova applicazione, per effetto del principio di competenza, l’importo massimo stabilito per tale ultimo anno (vale a dire per il 2025). Nel dettaglio, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell’anno 2026, per periodi di attività svolti nel 2025, è quello indicato nella circ. INPS n. 25/2025 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ex art. 3 comma 5-bis del DLgs. 148/2015, vale a dire 1.404,03 euro (circ. INPS n. 4/2026).

Il lavoratore agricolo deve presentare domanda telematica all’INPS, utilizzando l’apposito servizio on line messo a disposizione dall’INPS o, in alternativa, mediante Contact center o per il tramite degli istituti di patronato.
La disoccupazione agricola viene pagata direttamente dall’INPS con:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- carta di pagamento dotata di IBAN con bonifico domiciliato presso un ufficio postale nello stesso CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Nel caso di pagamento su conto corrente/libretto postale/carta di pagamento occorre indicare l’IBAN, che deve essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

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