Per la postergazione del finanziamento soci si guarda anche a quando è chiesto il rimborso
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5582, depositata ieri, ha ribadito alcuni interessanti principi in materia di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci ai sensi dell’art. 2467 c.c.
Si è in primo luogo osservato come nella sfera di applicazione dell’art. 2467 c.c. ricada anche la concessione di una garanzia fideiussoria da parte del socio a favore della società, in quanto la nozione di finanziamento dei soci, ai fini in considerazione, non è limitata ai contratti di credito, ma ricomprende anche il rilascio di garanzie reali o personali, stante il riferimento della disposizione ai finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” (cfr. Cass. n. 30054/2023).
I giudici di legittimità, poi, hanno ribadito che la sussistenza dei presupposti della postergazione (ossia l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o l’esistenza di una situazione finanziaria della società in cui sarebbe ragionevole un conferimento) deve essere verificata non solo nel momento in cui il finanziamento è stato erogato, ma anche in quello in cui ne viene domandato il rimborso (cfr. Cass. 15196/2024).
L’onere della prova circa la sussistenza degli elementi che, determinando la postergazione del credito, impediscono la restituzione del finanziamento, infine, è posto in capo alla società che si opponga alla richiesta del socio (avvenuta, nella specie, con decreto ingiuntivo).
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