Eccezionale legittimazione al reclamo per l’Erario con violazioni procedurali
Limiti soggettivi contro l’omologazione degli accordi di ristrutturazione o del concordato
La Cassazione, con sentenza del 15 marzo 2026 n. 5828, ha enunciato il principio secondo il quale, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. del DLgs. 14/2019 (CCII), la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 del CCII avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di “parti formali”, per aver partecipato al giudizio di omologazione.
Non spetta invece al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48 comma 4 del CCII, sia comunque stato reso destinatario – a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto – del c.d. cram down fiscale o previdenziale di cui all’art. 63 del CCII (nel regime anteriore all’art. 1-bis del DL 69/2023 conv. L. 103/2023), a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione.
Nel giudizio di reclamo, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale (Cass. n. 5157/2025).
Il creditore dissenziente – compresi l’Agenzia delle Entrate o l’INPS anche per il caso di c.d. cram down – assume, quindi, la veste di parte del procedimento solo se abbia provveduto (sul presupposto del dissenso alla proposta o di un altro interesse) alla propria costituzione in tale giudizio nonché al deposito presso la cancelleria del Tribunale di una memoria con cui manifesti la volontà di opporsi all’omologa, esponendone le ragioni in fatto e in diritto.
La giurisprudenza (Cass. n. 32248/2021), d’altra parte, ha eccezionalmente ammesso la possibilità di proporre reclamo avverso il decreto di omologazione anche nel caso – del tutto peculiare – in cui il reclamante (sebbene materialmente non opponente) lamenti in modo specifico le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 19981/2025), con ciò venendo meno il presupposto positivo per farne discendere, in caso di inerzia, la riferita limitazione impugnatoria.
Con le modifiche disposte dall’art. 1-bis del DL 69/2023 conv. L. 103/2023 e poi recepite nel Codice della crisi dal c.d. decreto correttivo-ter, è previsto all’art. 63 comma 3 del CCII che la domanda di omologazione sia proposta una volta ottenuta l’adesione o, in difetto, decorsi i termini di legge. “Il debitore avvisa dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. Per l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l’opposizione di cui all’articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell’avviso”.
Ove il creditore pubblico lamenti, come nella specie, l’omessa comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese della domanda di omologazione ovvero, sotto il precedente regime normativo, la mancata iscrizione della proposta nel Registro delle imprese, lo stesso creditore resta legittimato a proporre reclamo. In tale ipotesi, in verità, deve riconoscersi al creditore dissenziente, indebitamente pretermesso dal giudizio di omologazione, un’eccezionale legittimazione al reclamo avverso il decreto di omologazione pur se pronunciato senza opposizioni, al solo fine di denunciare le violazioni processuali che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (Cass. nn. 32248/2021 e 5157/2025) e, per tale via, di imporre alla Corte d’appello la verifica dell’effettiva sussistenza (o meno) e natura del vizio che, in ipotesi, ha impedito al creditore di proporre opposizione all’omologazione.
Nel caso di specie, risultava che l’accordo omologato ed esteso “forzosamente” all’Agenzia delle Entrate non era stato pubblicato nel Registro delle imprese e non aveva consentito al creditore interessato di valutare se proporre l’eventuale opposizione all’omologazione. Emerge pertanto una violazione procedurale, che non aveva consentito al creditore pubblico la conoscenza dell’accordo e la possibilità di sottoporre le proprie ragioni al Tribunale con l’opposizione. Il reclamo ex art. 51 del CCII risultava, per tale ipotesi, l’unico strumento per l’ente per contestare l’irregolarità del procedimento e la lesione dei suoi diritti.
Si fa presente, altresì, come il medesimo principio relativo alla legittimazione al reclamo sia stato affermato anche per il concordato preventivo, con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5937 di ieri, che enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del DLgs. 14/2019, avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione, spetta solo alle parti “formali” che abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di tale partecipazione.
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