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FISCO

Residenza fiscale legata agli interessi economici della persona

Nuovo intervento della Cassazione in relazione ai periodi d’imposta antecedenti al 2024

/ Gianluca ODETTO

Martedì, 24 marzo 2026

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Con l’ordinanza n. 6722, pubblicata il 20 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha nuovamente analizzato i criteri di determinazione della residenza delle persone fisiche previsti dalla normativa interna (art. 2 comma 2 del TUIR), stabilendo che nel caso oggetto di esame è legittima una lettura che privilegia il dato degli interessi economici rispetto alla dimensione familiare e relazionale.

La controversia, riferita all’anno di imposta 2008, ha visto contrapposti un contribuente trasferitosi in Belgio (Stato in cui si era sposato con una cittadina locale), il quale ritraeva però la maggior parte dei propri introiti dai compensi per la carica di consigliere di amministrazione in una srl italiana. Su questa circostanza l’Ufficio, con argomentazioni accolte in secondo grado, aveva basato l’accertamento della residenza fiscale italiana della persona e il conseguente recupero dell’imposta evasa.

Nel premettere che dal testo dell’ordinanza non è dato comprendere se oggetto di tale recupero fossero i compensi da amministratore (a norma dell’art. 23 comma 2 lett. b) del TUIR e dell’art. 16 della Convenzione Italia-Belgio, infatti, tali emolumenti risultano tassati in Italia anche se il beneficiario è un non residente), ovvero altri redditi, va da subito evidenziato che la controversia ha visto prevalere il contribuente, essendo stata la sentenza di secondo grado cassata con rinvio alla C.G.T. II Piemonte. Questo risultato, tuttavia, è il frutto dell’accoglimento di uno dei motivi di ricorso non legati a profili di interpretazione dell’art. 2 del TUIR e, più nel dettaglio, della nozione di domiciliocivilistico” atto a localizzare la residenza fiscale della persona: più semplicemente, nell’avviso di accertamento non era stata allegata l’autorizzazione alle indagini finanziarie di cui all’art. 32 del DPR 600/73.

Se, invece, ci si concentra sugli aspetti più propriamente legati alla residenza, le ragioni dell’Agenzia delle Entrate hanno avuto conferma, con ciò stabilendosi la preminenza degli interessi economico-patrimoniali rispetto a quelli personali e familiari.
La Cassazione ha seguito il filone giurisprudenziale secondo cui il domicilio è localizzato dove la gestione degli interessi vitali della persona è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo invece un ruolo prioritario le relazioni affettive e familiari, “le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha un più stretto collegamento”.

L’ordinanza n. 6722/2026 non cade, tuttavia, nell’equivoco di considerare tali criteri alla stregua di principi da seguire in termini assoluti e indipendenti dalle particolarità dei casi concreti: si evidenzia, al contrario, che la sentenza di secondo grado – come detto, sotto questo profilo confermata – non ha pretermesso nel proprio giudizio i legami personali e familiari della persona, stabiliti in Belgio, ritenendo però, in virtù di una valutazione complessiva, che gli interessi patrimoniali, quasi interamente legati al territorio italiano, fossero di gran lunga prevalenti in questa valutazione globale, e di conseguenza tali da poter radicare la residenza italiana della persona.

In questa valutazione è stata quindi rilevata la preminenza dei proventi di fonte italiana nella ricostruzione del reddito della persona, posto che una asserita attività professionale svolta in proprio in Belgio non è risultata dagli atti; allo stesso tempo la volontà di mantenere il proprio domicilio in Italia è stata supportata da elementi presuntivi quali la carica di legale rappresentante e/o di socio in sette società italiane, l’intervento in sette atti notarili stipulati nell’anno in Italia e in quattro assemblee societarie tenutesi nello stesso anno, numerosi rapporti intrattenuti con operatori finanziari italiani, e così via.

Va da sé che le conclusioni a cui è giunta la Cassazione vanno debitamente circostanziate, riguardando un anno di imposta (come detto, il 2008) in relazione al quale la formulazione dell’art. 2 comma 2 del TUIR faceva riferimento alla nozione di domicilio contenuta nell’art. 43 c.c. (sede principale dei propri affari e interessi), la quale è suscettibile di legittimare le conclusioni qui in commento.

Questa ultime, tuttavia, possono valere per il solo contenzioso pendente, posto che dal 2024 la formulazione del predetto art. 2 comma 2 contiene una nozione di domicilio del tutto autonoma, e valevole solo a questi specifici fini, secondo la quale per domicilio si intende “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”.
Ciò determina uno spostamento dell’asse sul quale le parti sono tenute a valutare la residenza della persona, ora sbilanciato dal lato familiare e relazionale; conseguentemente, ove il contribuente intenda fare valere il peso dei propri interessi economici per giustificare la propria residenza estera, lo dovrà fare invocando la Convenzione con l’altro Stato e, in particolare, la localizzazione in questo Stato del “centro degli interessi vitali”, il quale, nell’accezione datagli dall’art. 4 dei modelli di Convenzione, fa “rientrare dalla finestra” il dato dei profili legati all’attività lavorativa e all’entità del patrimonio.

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