Più chiaro come determinare il danno da gestione non conservativa
In un documento di CNDCEC e FNC le linee guida per l’impiego dei criteri presuntivi dell’art. 2486 c.c.
Il documento di ricerca di CNDCEC e FNC “La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. Linee guida e orientamenti interpretativi”, reso pubblico ieri, fornisce le indicazioni operative per una corretta analisi finalizzata alla determinazione del danno risarcibile tramite l’impiego dei criteri presuntivi di cui all’art. 2486 comma 3 c.c., ossia quello della differenza dei “netti patrimoniali” e quello del “deficit fallimentare”.
Ciò rispetto ad una gestione della società che, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, non si presenti – come imposto dal primo comma del citato articolo 2486 c.c. – finalizzata alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
L’art. 2486 c.c. si riferisce agli amministratori e non anche ai sindaci. Tuttavia, questi ultimi sono destinatari degli obblighi di vigilanza ex art. 2403 c.c. e sono responsabili con gli amministratori per le inadempienze correlate a tale obbligo in forza dell’art. 2407 c.c.; articolo che, dal 12 aprile 2025, ha subito importanti modifiche, tra le quali la previsione di una soglia massima di responsabilità civile parametrata al compenso annuo percepito e suddivisa in tre fasce (di 15, 12 e 10 volte il compenso), salvo il caso in cui i sindaci abbiano agito con dolo. Di conseguenza, a decorrere dalla suddetta data, i criteri di cui all’art. 2486 comma 3 c.c. si applicano, per i sindaci, con le limitazioni previste dall’art. 2407 comma 2 c.c. (in particolare, come precisato da Cass. n. 1390/2026, la norma che limita la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso annuo percepito non si applica ai “fatti anteriori” alla sua entrata in vigore).
Peraltro, la responsabilità dei sindaci per culpa in vigilando sussiste solo dal momento in cui la causa di scioglimento della società sia conosciuta o conoscibile con l’ordinaria diligenza, imputando solo il danno direttamente conseguente alle proprie omissioni successive alle condotte illecite degli amministratori.
Tutto ciò premesso, il documento illustra – in funzione della corretta misurazione del danno da parte di professionisti in qualità di curatore o di CTU – i principali casi che potrebbero rendere il patrimonio netto negativo ovvero occultare tale evento (tra gli altri, la rivalutazione monetaria di un immobile per effetto di leggi speciali, la mancata svalutazione di crediti commerciali o l’errata valutazione delle rimanenze di magazzino).
Rispetto al criterio dei netti patrimoniali le linee guida affrontano due questioni:
- l’individuazione delle date di riferimento e delle modalità di stima dei patrimoni netti da considerare per la quantificazione della differenza;
- la definizione dei costi – sostenuti o da sostenere secondo un criterio di normalità – che devono essere detratti dalla differenza.
Quanto alla prima questione, si osserva, tra l’altro, come i patrimoni netti dovrebbero essere stimati con criteri di liquidazione, ossia esprimendo le attività a valori di realizzo e le passività a valori di presunta estinzione.
Con riguardo alla seconda questione, invece, si evidenzia come dal computo del danno debbano escludersi quei costi che, sebbene abbiano concorso all’incremento del delta patrimoniale, sono costi che l’azienda deve sostenere anche in condizioni normali e che, quindi, non possono attribuirsi ad alcuna condotta negligente degli amministratori (ad esempio, costi iscritti in bilancio e non riconducibili alla illecita prosecuzione dell’attività o costi registrati nel periodo fisiologicamente necessario per mettere in liquidazione la società o per attivare una procedura concorsuale).
Rispetto al criterio del deficit patrimoniale, poi, si sottolinea come sia utilizzabile solo ove risulti impossibile il ricorso a quello dei netti patrimoniali. Esso, inoltre, è giustificato, in caso di apertura di una procedura concorsuale, da scritture contabili assenti, inattendibili, incomplete o manipolate.
Non è, invece, utilizzabile in caso di mancanza del bilancio. Ciò in quanto il bilancio rappresenta un documento distinto rispetto alle scritture contabili e che ha queste solo come punto di partenza; essendo soprattutto frutto di complesse valutazioni che portano alla formazione del documento finale dopo aver analizzato le distinte poste nel rispetto dei principi contabili.
Il criterio del deficit patrimoniale, infine, è utilizzabile anche quando “per altre ragioni” non lo sia quello dei netti patrimoniali. Si tratta di una locuzione indeterminata e generica che, secondo il documento in esame, è preferibile interpretare sempre in connessione con le scritture contabili; deve cioè trattarsi di ragioni attinenti alle scritture contabili, ma diverse dalla loro mancanza o irregolarità, che comunque impediscano al curatore o al CTU di ricostruire, sulla loro base, la differenza tra i netti patrimoniali. Si tratta di una soluzione reputata collocabile in confini sistematicamente coerenti e costituzionalmente orientati che non àncora le “altre ragioni” a profili soggettivi; soluzione che rischierebbe di imputare ai sindaci conseguenze risarcitorie derivanti da condotte non direttamente riferibili a loro inadempienze, ma, in ipotesi, riconducibili all’operato o a mancanza del curatore.
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