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Lunedì, 13 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Il rilascio del visto di conformità non comporta un obbligo di verifica sostanziale

Lunedì, 13 aprile 2026

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Gentile Redazione,
siamo ancora convalescenti per l’agitazione (eccessivamente) provocata dall’ordinanza n. 5635/2026, che già la Cassazione getta un nuovo sasso nello stagno.
Questa volta, però, a mio parere l’allarme è assolutamente giustificato (se ben comprendo la sentenza, affetta da una prosa non proprio cristallina) e, mi pare, sottovalutato dalla stampa specializzata.

In sintesi, nell’ordinanza n. 8845/2026 i giudici sanciscono la responsabilità del professionista che ha apposto il visto leggero relativamente a un credito IVA rivelatosi inesistente. In particolare, a quanto si legge nell’ordinanza, Delta srl “aveva permesso l’accollo del proprio credito IVA inesistente a favore della Alfa e della Beta”. Non è del tutto chiaro su quale dichiarazione il commercialista G.M. avesse apposto il visto, perché, mentre nella prima pagina si legge che M.G. era coinvolto “quale commercialista, per avere certificato falsamente nella dichiarazione IVA della Beta srl un credito IVA inesistente”, nella seconda pagina si legge che “G.M., che quale commercialista aveva certificato falsamente, nella dichiarazione IVA della società Delta s.r.l., un credito inesistente”.

La questione è dirimente, perché la difesa di G.M. si basa sulla considerazione che “il professionista aveva asseverato la mera esistenza di un credito IVA nella contabilità dell’avente causa Beta srl e la sua conformità all’atto di provenienza, essendogli invece preclusa l’effettuazione di un controllo verticale sulla genesi del negoziato credito”.

È evidente che se il professionista avesse vistato anche il credito di Delta srl, la sua responsabilità sarebbe stata incontestabile. Ma sarebbe incomprensibile la sua difesa, per cui mi pare logico assumere che l’ordinanza contenga un refuso, e il visto sia apposto solo sulla dichiarazione di Beta srl.
Se così stessero le cose (ma così stanno le cose, se si discute del principio in generale, e non del caso specifico) l’ordinanza della Cassazione è irricevibile.
Vi si sostiene infatti, addirittura enunciando un principio di diritto, che in tema di visto di conformità, “il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dal medesimo predisposta... alle risultanze della relativa documentazione... comporta in capo al professionista... un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto”.

Occorre obiettare ai giudici della Suprema Corte che non solo la norma (art. 2 del DM 164/1999) non richiede altro che il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e delle scritture contabili (e ovviamente alla conformità di legge), ma la prassi dell’Agenzia delle Entrate è costante nel ribadire che il rilascio del visto implica una verifica che “non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale” della documentazione (circ. n. 57/2009) e, nel caso di credito derivante da periodi precedenti (cui si può assimilare il credito derivante da un atto di cessione) “il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell’esposizione del credito nella dichiarazione presentata”.

Sia chiaro: anche in questo caso, come già nel caso affrontato dall’ordinanza n. 5635/2026, si è in presenza di una frode e non si intende difendere l’indifendibile.
Resta però il fatto che la Cassazione ha enunciato un principio di diritto che si estende ben oltre il caso specifico: sulla base di tale principio, letteralmente, il professionista che rilascia il visto dovrebbe esercitare un controllo sostanziale (“sussistenza non meramente documentale ma effettiva del dato esposto”).

È chiaro che non possiamo assolutamente accettare di essere reclutati come ausiliari dell’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione, evasione che è largamente diffusa e ampiamente nota alla stessa Pubblica Amministrazione che periodicamente pubblica i dati (e ci delizia con i risultati, immaginari, della lotta che conduce). Il ruolo del professionista non può che essere limitato al rispetto della normativa per ciò che rientra nell’attività esercitata, ma non può rispondere dell’attività del cliente, non avendo i mezzi di indagine e contrasto della Pubblica Amministrazione (né essendo quella la sua funzione).

Il rilascio del visto di conformità non può costituire l’asseverazione della correttezza sostanziale della dichiarazione, perché in tal caso nessun professionista rilascerebbe più alcun visto di conformità, non essendo in condizioni di asseverare ciò che non gli è noto né ha gli strumenti per accertare.
Mi auguro che voci più forti della mia svolgano il tema.


Gianni Fontanesi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

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