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IMPRESA

Responsabilità per bancarotta da valutare attentamente e in concreto

La posizione di amministratore di diritto non implica alcuna presunzione di responsabilità

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 13 aprile 2026

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Nel valutare la responsabilità per bancarotta dell’amministratore di diritto di una società, in presenza di un amministratore di fatto, la Suprema Corte, nella sentenza n. 8105/2026, parte dal rilievo che, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa; previsione non ravvisabile nell’art. 113 c.p. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo. Di conseguenza, nei delitti la condotta colposa che acceda al fatto principale doloso risulta punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente contemplata dall’ordinamento.

Ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’amministratore di diritto (formale) deve allora essere dimostrato, anche per via indiziarla, il dolo che deve connotarne la condotta omissiva e che implica anche la consapevolezza dell’altrui fatto-reato con adesione all’attuazione di esso.

Con particolare riguardo al contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale, nell’ipotesi in cui il reato sia imputato all’amministratore di diritto, quindi, si fa presente come sia pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione da responsabilità, atteso che questi è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili. Qualora dovesse delegare ad altri la tenuta della contabilità, o consentire che altri assumano di fatto la gestione della società, non sarebbe comunque esonerato dal dovere di vigilarne l’operato e, conseguentemente, dalla responsabilità penale in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p. (cfr. Cass. n. 36870/2020).

Giustamente, peraltro, la decisione in commento sottolinea come se è vero che non è possibile configurare alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, è altrettanto vero che non si può, altrettanto automaticamente, affermare la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base del mero fatto di ricoprire la carica gestoria al momento dell’integrazione dell’elemento materiale del reato.
Occorre, infatti, la dimostrazione della consapevolezza dell’altrui condotta non solo in via astratta e presunta, ma effettiva e concreta, violandosi, altrimenti, il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.

Non occorre che l’amministratore formale abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ma è necessario che, nel violare i propri obblighi, sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare i propri poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada.

Sul piano della prova è da considerare che, se è vero che l’assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, per le concrete circostanze, tale indizio potrebbe trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico tipico, nondimeno è l’analisi delle complessive circostanze del fatto a poter dimostrare la componente rappresentativa del dolo; è dunque compito del giudice evitare rigidi automatismi probatori, evidenziando le specifiche ragioni in base alle quali l’amministratore formale può dirsi avere consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato.

Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, poi, si ricorda come l’elemento soggettivo sia rappresentato dal dolo generico, che potrebbe manifestarsi anche nella forma del dolo eventuale purché individuato secondo le direttrici tracciate dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343/2014. In questa decisione, infatti, nel definire le differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente, è stata rimarcata la centralità, nel primo, della dimensione volitiva dell’elemento soggettivo del reato.

In particolare, è stato sottolineato come, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, sia dirimente un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso in cui esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta. Presenta, così, rilievo decisivo il fatto che si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che – sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta – esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo, implicando una ponderata e consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi.

Si tratta di precisazioni che, nel caso di specie, sono valse l’annullamento della decisione di merito di condanna dell’amministratore di diritto in quanto operata “sulla scorta di valutazioni astratte, disancorate da un effettivo apprezzamento del caso concreto”.

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