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Rimborso IVA collegato agli aiuti per il sisma in Abruzzo non compatibile con le norme Ue

/ REDAZIONE

Martedì, 14 aprile 2026

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Con la sentenza n. 9266 di ieri, la Corte di Cassazione ha affermato che la disciplina dettata dall’art. 33 comma 28 della L. 183/2011, con cui si era consentito ai contribuenti di ottenere un rimborso pari al 60% dell’IVA versata nel periodo compreso tra aprile 2009 e dicembre 2010, quale misura di aiuto per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, è incompatibile con la direttiva IVA, stante quanto statuito dalla Corte di Giustizia Ue nell’ordinanza del 18 marzo 2024, relativa alla causa C-37/23.

Nello specifico, l’art. 33 comma 28 della L. 183/2011 ha stabilito che le imposte dovute nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 non devono essere pagate integralmente, ma soltanto nel limite del 40% del dovuto.
Tuttavia, già con decisione del 14 agosto 2015 (5549 final), la Commissione europea ha affermato che alcune misure di aiuto di Stato che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali, compresa la misura in esame, sono incompatibili con il mercato interno.

In seguito a tale decisione, la Corte di Giustizia Ue, pronunciandosi su una questione pregiudiziale sollevata dalla stessa Cassazione, ha poi sancito l’incompatibilità della disciplina in parola con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva 2006/112/Ce, in quanto, da un lato, essa ha l’effetto, non di alleggerire il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni di essi di incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’Amministrazione finanziaria; dall’altro, essa genera una situazione di disparità tra operatori economici, in violazione del principio di neutralità fiscale.

Su tali basi, quindi, la Cassazione ha escluso che possa essere ammessa l’istanza di rimborso presentata da una professionista in forza della citata norma agevolativa.

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