Privilegio per i crediti per finanziamenti di sostegno pubblico verso le Sezioni Unite
La Cassazione, con ordinanza n. 9228 del 12 aprile scorso, ha affidato al Primo Presidente della Suprema Corte la valutazione dell’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la definizione del contrasto sussistente circa la possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio previsto dall’art. 9 comma 5 del DLgs. 123/98 al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell’entrata in vigore della norma, cioè a dire in forza di contratti anteriormente conclusi.
L’intervento delle Sezioni Unite risulta opportuno nonostante l’intervenuta abrogazione del DLgs. 123/98 (disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall’art. 24 comma 1 lett. a) del DLgs. 27 novembre 2025 n. 184).
Infatti, si prospetta comunque la necessità di stabilire se la suddetta norma di cui all’art. 9 comma 5 del DLgs. 123/98, oltre che applicabile in via retroattiva, possa ritenersi anche dotata di ultrattività rispetto alle fattispecie verificatesi sotto la sua vigenza.
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