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Codice tributo ad hoc per il tax credit transizione 5.0 con nuove risorse

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo «7079» per utilizzare il credito comunicato dal GSE

/ Pamela ALBERTI

Venerdì, 17 aprile 2026

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14 di ieri, 16 aprile, ha istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del nuovo credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 8 del DL 38/2026, per le istanze non soddisfatte.

L’art. 8 del DL 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. a) del DL 3 aprile 2026 n. 42 (entrambi in corso di conversione in legge), ha previsto il riconoscimento, nel 2026, di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10, primo periodo, del DL 19/2024 (quindi le comunicazioni preventive per il credito transizione 5.0) e hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Il nuovo credito d’imposta è pari all’89,77% (al posto del 35% inizialmente previsto) dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. 232/2016 e alle spese di formazione del personale.
L’agevolazione spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026, attingendo dallo stanziamento previsto dall’art. 1 comma 770 della L. 199/2025, in luogo del precedente limite di 537 milioni di euro (si veda “Sale all’89,77% il tax credit per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte” del 4 aprile 2026)

L’art. 8, al comma 2, ha inoltre previsto che il GSE, entro il 30 aprile 2026, comunica ai soggetti interessati il nuovo credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il comma 3 del citato art. 8, richiamato dalla risoluzione n. 14 di ieri, dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
L’ultimo periodo del comma 3 del richiamato art. 8 prevede che, per tutto quanto non espressamente previsto dal medesimo art. 8, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 38 del DL 2 marzo 2024 n. 19 e del DM 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Il GSE, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del richiamato decreto attuativo, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
La risoluzione precisa quindi che ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato quindi istituito l’apposito codice tributo “7079”, denominato “Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24:
- il codice tributo “7079” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Si ricorda che per l’utilizzo del credito transizione 5.0 “ordinario” è invece previsto il codice tributo “7072”, anche per il credito residuo (si veda “Tax credit transizione 5.0 residuo in cinque quote annuali” del 13 gennaio 2026).

La risoluzione n. 14 ha altresì precisato che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del DL 19/2024, l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

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