Nella revocatoria ordinaria danno da valutare in base al singolo patrimonio del condebitore
La conoscenza effettiva del pregiudizio arrecato al creditore non può farsi discendere dalla regola dell’irrilevanza dell’ignoranza di una legge
La Cassazione, nella sentenza n. 10620, pubblicata il 21 aprile 2026, ha affrontato il tema della valutazione dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in relazione al particolare caso in cui la domanda in discorso sia stata proposta dal creditore nei confronti di uno soltanto tra i coobbligati solidali.
Nello specifico, la questione portata all’attenzione della Corte riguardava la necessità di stabilire se in tale ipotesi l’eventus damni debba essere valutato con riferimento al patrimonio del singolo debitore destinatario dell’azione revocatoria, ovvero avendo riguardo ai patrimoni dei condebitori complessivamente considerati.
Sul punto, la decisione in commento ha sposato la tesi secondo cui, ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato al creditore, va considerato il patrimonio del singolo debitore e non quello complessivo dei condebitori messi insieme, poiché, potendo il creditore richiedere il pagamento dell’intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto a escutere più soggetti distinti.
A ulteriore supporto del suesposto principio, i giudici di legittimità hanno osservato che l’azione revocatoria, pur essendo di per sé uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, è propedeutica alla richiesta di pagamento dell’intero, sicché, se il creditore intendere chiedere l’intero a uno solo dei coobbligati solidali, ha interesse a conservare il patrimonio di costui e non quello degli altri condebitori.
Nella concreta fattispecie esaminata dalla Cassazione, veniva ancora in rilievo il tema dei rapporti tra il patrimonio della società in accomandita semplice e quello personale dei relativi soci: la banca creditrice aveva infatti chiesto la revocazione del fondo patrimoniale costituito da due coniugi, soci di una srl e di una sas (condebitrici dell’istituto di credito), in qualità di fideiussori per i debiti contratti dalle predette società. I garanti, muovendo dal presupposto che l’eventus damni dev’essere valutato in relazione al singolo patrimonio del destinatario dell’azione revocatoria, avevano affermato che il patrimonio della sas non è autonomo e distinto rispetto a quello dei soci che la compongono; di conseguenza il giudice, ai fini della verifica del pregiudizio arrecato alla banca, avrebbe dovuto tenere conto anche dei beni residui della sas.
L’interpretazione proposta dei ricorrenti è stata, tuttavia, respinta dalla Suprema Corte sull’assunto che “il patrimonio della società in accomandita è patrimonio autonomo della società, anche quando quest’ultima sia anche essa debitrice in solido con i soci di un terzo creditore; pertanto, quando il creditore agisce in revocatoria verso il socio, per stabilire se vi sia sufficiente garanzia patrimoniale per il suo credito e dunque se la revocatoria sia fondata, occorre limitare l’indagine al solo patrimonio del debitore convenuto in revocatoria (...) e non tener conto del patrimonio della società in accomandita di cui il debitore convenuto in revocatoria è, per l’appunto, socio”.
Infine, quanto al presupposto soggettivo della revocatoria ordinaria, consistente nella conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni del creditore, la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se l’erronea convinzione dei fideiussori circa la non autonomia del patrimonio della società in accomandita (e la conseguente possibilità per la banca di soddisfarsi sui beni residui della società stessa) fosse idonea a escludere il requisito della scientia damni.
Nel rispondere al quesito prospettato, la Cassazione si è richiamata, innanzitutto, al principio generale della “non scusabilità dell’errore giuridico”, in base al quale non è possibile trarre beneficio dall’ignoranza di una legge o di una regola giuridica.
Al contempo, però, la sentenza n. 10620/2026 ha rimarcato la necessità di ridimensionare il dogma per cui ignorantia legis non excusat (fino al punto di escluderne l’operatività) quando la legge richiede una “conoscenza effettiva”, poiché in tal caso “affermare che il debitore fosse consapevole, anche se confidava erroneamente nell’operare di una regola giuridica, significa ravvisare come rilevante la mera conoscibilità del pregiudizio, anziché la conoscenza effettiva, la quale presuppone un diverso accertamento di fatto, prescindente dall’ignoranza del dato giuridico e basata su altri elementi, quand’anche presuntivi”.
È proprio questo il caso dell’art. 2901 c.c., il quale esige che il debitore sapesse di ledere il diritto del creditore tramite l’atto dispositivo del proprio patrimonio.
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