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FISCO

Calcolo del limite per la cessazione del CPB non sempre immediato

Per alcune attività potrebbe rilevare anche la variazione delle rimanenze

/ Alberto GIRINELLI

Sabato, 2 maggio 2026

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L’applicazione del CPB non è automaticamente garantita dal rispetto delle condizioni di accesso, potendo cessare al ricorrere di diverse fattispecie, individuate dall’art. 21 del DLgs. 13/2024.

L’art. 21 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024, ad esempio, dispone la cessazione del CPB nel periodo di imposta in cui il contribuente dichiari ricavi di cui all’art. 85 comma 1 esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR “di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento”. In altre parole, la disapplicazione del concordato si verifica al superamento del limite di 7.746.853,50 euro.
In merito, con la circ. 24 giugno 2025 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la previsione mira a “evitare che il CPB trovi applicazione nei confronti di soggetti che hanno significativamente modificato le proprie caratteristiche rispetto al momento in cui è stata elaborata la proposta di concordato, come nel caso in cui il contribuente consegua ricavi o compensi che comportino la fuoriuscita dagli ISA. Al riguardo, è stata individuata una soglia maggiorata del 50 per cento al fine di dare stabilità e certezza all’assetto definito a seguito dell’adesione al concordato”.

L’apparente linearità della condizione in esame si scontra con alcune incertezze applicative, derivanti dal fatto che per alcune attività (legate, in linea generale, alla costruzione o compravendita di immobili) la verifica del superamento della soglia per l’applicazione degli ISA deve essere effettuata considerando, oltre ai ricavi, anche le rimanenze finali e le esistenze iniziali.

Il DM 31 marzo 2026, con cui sono stati approvati i modelli ISA per il periodo d’imposta 2025, all’art. 3 comma 1 lett. a) fissa il limite di ricavi/compensi ai fini dell’applicazione dell’indice di affidabilità fiscale a 5.164.569,00 euro; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che per gli ISA EG40U (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), EG50U (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e altri lavori di completamento e finitura degli edifici), EG69U (costruzioni) e EK23U (servizi di ingegneria integrata) ai fini della determinazione del limite di esclusione in esame, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del TUIR.

La condizione prevista ai fini ISA dal citato art. 3 comma 2 del DM 31 marzo 2026 non viene riportata nell’art. 21 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024, che si limita a disporre la cessazione dal CPB nel caso in cui i ricavi/compensi superino del 50% il limite per l’applicazione del relativo ISA.

Un’interpretazione letterale della disposizione in commento porterebbe a ritenere irrilevanti, ai fini della cessazione del CPB, le rimanenze finali e le esistenze iniziali, anche per i soggetti che applicano i citati ISA; l’art. 21 comma 1 lett. b-quater) del DLgs. 13/2024 menziona infatti esclusivamente i ricavi di cui all’art. 85 comma 1 del TUIR, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), rimandando al DM di approvazione degli ISA solo per individuare il limite di applicazione da aumentare del 50% ai fini della cessazione del CPB.

Tuttavia, questa conclusione non appare condivisibile considerato che, a livello sistematico, si determinerebbe un disallineamento tra le grandezze che devono essere considerate:
- in sede di valutazione preliminare dei requisiti per l’accesso al concordato preventivo; in tale fase, la variazione delle rimanenze è considerata per verificare di essere un soggetto che applica gli ISA;
- durante il periodo di concordato, in cui tale valore non verrebbe considerato.

Nel valutare l’adesione al CPB per i soggetti che applicano i citati ISA, le rimanenze finali e le esistenze iniziali assumono rilevanza, posto che tali componenti vanno considerate per verificare la causa di esclusione dagli ISA di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DM 31 marzo 2026; ad esempio, se per il periodo d’imposta 2025 il limite di 5.164.569,00 euro viene superato per effetto del saldo tra rimanenze finali ed esistenze iniziali, si verifica la disapplicazione degli ISA, con conseguente esclusione dal CPB 2026-2027, per carenza del presupposto soggettivo.

Considerata la rilevanza delle citate componenti ai fini dell’applicazione della disciplina ISA (e, indirettamente, della disciplina CPB, applicabile solo nei confronti dei soggetti ISA), sembrerebbe preferibile far concorrere rimanenze finali ed esistenze iniziali anche al calcolo del superamento della soglia di 7.746.853,50 euro ai fini della cessazione del CPB.
Questa conclusione al momento non trova tuttavia una conferma espressa da parte dell’Agenzia delle Entrate, che con la risposta a interpello n. 39/2026 si è limitata a chiarire che per i soggetti che svolgono le attività in esame la variazione delle rimanenze rileva per l’individuazione dell’attività prevalente ai fini ISA.

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