Ante riforma, per gli stagionali niente limite di 5 proroghe nell’arco di 36 mesi
Il presupposto di tale previsione è, infatti, proprio la soggezione al limite di durata, dal quale gli stagionali sono svincolati
Con la sentenza n. 11269 di ieri, 27 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/2015, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal DL 87/2018, per i rapporti di lavoro a tempo determinato relativi ad attività stagionali non trova applicazione il limite massimo di cinque proroghe nell’arco di 36 mesi.
La controversia su cui la Corte veniva chiamata a decidere vedeva coinvolti un lavoratore stagionale e la datrice di lavoro che, tra il 2015 e il 2018, avevano stipulato quattro contratti a termine per lavoro stagionale: detti rapporti erano stati oggetto di sette proroghe complessive, con conseguente superamento del limite di cinque proroghe nell’arco di 36 mesi previsto, in via generale, per tutti i contratti a termine dall’art. 21 comma 2 del DLgs. 81/2015, nella versione applicabile ratione temporis al caso di specie, ossia quella anteriore alle modifiche apportate dal DL 87/2018.
I giudici di prime e di seconde cure avevano accolto il ricorso del lavoratore: il limite di cinque proroghe in 36 mesi doveva ritenersi operante, a detta di questi ultimi, anche per i rapporti stagionali. Ciò, in virtù dell’interpretazione letterale della norma. Infatti, l’art. 19 comma 2 del DLgs. 81/2015, nella versione ratione temporis applicabile, escludeva espressamente, per i lavoratori stagionali, il limite complessivo di durata del rapporto di 36 mesi; un’analoga eccezione era presente nell’art. 21 comma 2, cioè nell’esonero dei contratti stagionali dal rispetto della regola di “stop and go”. Viceversa, l’art. 21 comma 1, che fissava il limite di cinque proroghe in 36 mesi, non contemplando alcuna eccezione, doveva considerarsi applicabile al rapporto stagionale.
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, l’azienda aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di secondo grado avrebbero errato nell’interpretare il menzionato art. 21 comma 1 impiegando la regola della “espressa eccettuazione”, secondo cui al lavoro stagionale si applicherebbe la disciplina generale dei rapporti a termine, salvo la presenza di deroghe espresse della legge. Anzi, secondo la società, da un punto di vista logico, non sarebbe verosimile che il legislatore possa aver introdotto, da un lato, un numero massimo di proroghe entro un arco temporale di riferimento e, dall’altro, che abbia ammesso la stipula di un numero non definito di rinnovi contrattuali, anche senza soluzione di continuità tra l’uno e l’altro.
Investita della vicenda, la Cassazione accoglie le ragioni datoriali.
In primo luogo, i giudici di legittimità richiamano la disciplina ratione temporis applicabile – ossia gli artt. 19 e 21 del DLgs. 81/2015, nel testo anteriore alla modifica apportata dal DL 87/2018 – e, in particolare, l’esordio dello stesso art. 21: “[i]l termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi [...]”.
I giudici di legittimità spiegano come l’esplicito riferimento al limite dei 36 mesi ivi contenuto delimiti lo spazio applicativo della previsione sulle proroghe alle sole ipotesi in cui detto termine massimo sia “operativo e cogente”: le fattispecie, come il lavoro stagionale, sottratte a tale limite temporale, si porrebbero al di fuori della disciplina.
La mancanza di un esplicito esonero dal limite delle cinque proroghe per i contratti stagionali non sarebbe altro che la diretta conseguenza dell’estraneità di tale categoria al termine dei 36 mesi; il legislatore non aveva la necessità di sancire l’inapplicabilità dell’art. 21 primo comma al lavoro stagionale, in quanto la “cornice entro cui si muove la disciplina ivi dettata è disegnata presupponendo l’operare dell’anzidetto limite temporale”.
Inoltre, a ulteriore conferma di tale conclusione, la Corte evidenzia che l’art. 21 comma 2 esonera i contratti di lavoro stagionali dall’obbligo di rispettare gli intervalli temporali ivi indicati rendendo così legittima la stipula, dopo la cessazione di un contratto, di un nuovo rapporto a tempo determinato, anche senza la necessità di rispettare la regola dello “stop and go”. A fronte di tale disciplina, sarebbe “davvero illogica” la tesi che considera operante, anche per il lavoro stagionale, il limite massimo delle cinque proroghe in 36 mesi.
La Corte sottolinea, infine, come, in ogni caso, le incertezze generate dall’ambiguità del menzionato testo legislativo siano state superate dall’introduzione, operata per mezzo del DL 87/2018, del comma 01 all’art. 21 del DLgs. 81/2015.
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