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IL CASO DEL GIORNO

Prosecuzione del consolidato fiscale anche con scissione parziale

/ Salvatore SANNA

Sabato, 2 maggio 2026

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L’interruzione e la prosecuzione del regime di consolidato nazionale in ipotesi di operazioni straordinarie sono disciplinate dall’art. 124 del TUIR e dagli artt. 11 e 13 del DM 1° marzo 2018.

Si analizza quindi la possibilità di continuare il consolidato fiscale in caso di scissione parziale da parte della società consolidante in favore di una beneficiaria appositamente neo-costituita a seguito della quale:
- detta beneficiaria risulterà titolare di tutte le partecipazioni direttamente e indirettamente possedute in società controllate con riferimento alle quali è stata esercitata l’opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 e ss. del TUIR;
- la scissa resterà titolare esclusivamente di partecipazioni in società che non hanno optato per il consolidato fiscale.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del DM 1° marzo 2018, “la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa”, fermo restando i requisiti richiesti dall’art. 117 comma 1 del TUIR.
Nel caso di specie, a seguito dell’operazione, la scissa “uscirebbe” definitivamente dal regime della tassazione di gruppo (avendo perso il controllo di tutte le sue consolidate) e la beneficiaria “subentrerebbe” in toto nella titolarità delle partecipazioni nelle consolidate.

In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 26 settembre 2016 n. 40 ha affermato che la continuazione del consolidato da parte della beneficiaria non risulta subordinata alla permanenza in capo alla scissa della qualifica di consolidante e della conseguente sua permanenza nella fiscal unit originaria.

Pertanto, se, per effetto della scissione, il c.d. “controllo rilevante” ai fini della disciplina del consolidato verrà trasferito integralmente e senza soluzione di continuità alla beneficiaria, si può considerare comunque soddisfatto il requisito della “permanenza” in capo alla beneficiaria di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR ai fini dell’accesso al regime, come richiesto dall’art. 124 comma 5 del TUIR.

Secondo quanto chiarito anche dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 642/2020, il consolidato facente capo alla stessa beneficiaria non deve essere considerato “nuovo”, perché il medesimo ripropone quello originario essendo il suo perimetro esclusivamente costituito dalle società già facenti parte del perimetro di consolidamento della scissa.

Seguendo questa impostazione, le perdite conseguite in costanza dell’originario consolidato (e non ancora utilizzate dal medesimo) si trasferiscono senza soluzione di continuità al consolidato che viene a esistere in conseguenza della scissione senza che le stesse siano considerate pregresse ai sensi dell’art. 118 comma 2 del TUIR.

A questi fini, se la scissione non produce i suoi effetti dall’inizio del periodo d’imposta, ma nel corso del medesimo, per quest’ultimo periodo d’imposta (ad esempio il 2025):
- la scissa provvederà alla redazione della propria dichiarazione dei redditi liquidando individualmente l’IRES dovuta (ossia, compilando il quadro RN del modello REDDITI 2026 SC);
- mentre la beneficiaria provvederà, oltre alla redazione della propria dichiarazione dei redditi individuale (con la compilazione del quadro GN del modello REDDITI 2026), anche quella del consolidato fiscale (ossia, il modello CNM 2026), includendovi i risultati fiscali delle singole consolidate relativi al medesimo periodo d’imposta (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025).

Dal punto di vista operativo, poi, si segnala che la continuazione del consolidato nel caso di specie prevede la presentazione del modello di “Comunicazione per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP” di cui al provv. Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2015 n. 161213.

Riguardo alla scissione parziale della consolidante, infine, la risposta a interpello n. 642/2020 ha precisato che l’operazione non deve essere preordinata a far “circolare” il consolidato in perdita fiscale attraverso la successiva cessione delle partecipazioni della beneficiaria/consolidante o della maggioranza delle medesime a soggetti terzi non appartenenti al medesimo gruppo economico. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le perdite delle società conseguite in costanza dell’originario consolidato, al verificarsi di tale evenienza, dovranno essere considerate “pregresse” al consolidato della beneficiaria e, pertanto, non utilizzabili nell’ambito di quest’ultimo.

Tale impostazione, anche se cautelativa rispetto a possibili abusi, non sembra del tutto coerente con le norme previste dal DM 1° marzo 2018.
Infatti, il decreto non disciplina specificatamente gli effetti sulla tassazione di gruppo in caso di cessione delle partecipazioni della capogruppo che non producono effetti sul perimetro di consolidamento che beneficia dell’applicazione del regime previsto dagli artt. 117 e ss. del TUIR.

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