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Per i seminari di aggiornamento in materia di sicurezza vale l’accordo Stato Regioni

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 aprile 2026

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Con l’interpello n. 1, pubblicato ieri, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro ha fornito risposta ad un quesito posto Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori in materia di formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del responsabile della prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro e per l’attività di coordinatore della sicurezza in cantiere (CSE/CSP).

Nel dettaglio, il citato Consiglio nazionale ha chiesto se i corsi di formazione, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento un “seminario e/o convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 6 marzo 2013.

Con l’occasione, i tecnici ministeriali richiamano quanto già indicato nella FAQ n. 47, pubblicata sul sito dello stesso Ministero del Lavoro, laddove si precisa che i requisiti dei docenti formatori previsti dal citato decreto ministeriale non si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’accordo Stato Regioni (ASR) 59/2025.

Questo perché i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento, mentre con riferimento ai seminari e ai convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.

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