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Beneficiario effettivo con superamento dei tre test per i benefici convenzionali

Lo status non è negato per il solo fatto che le royalties sono riversate ad altra società

/ Luisa CORSO

Sabato, 2 maggio 2026

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Con la sentenza n. 11744 del 29 aprile 2026 la Corte di Cassazione torna sui criteri di qualificazione di una società come beneficiario effettivo ai fini dell’applicazione della ritenuta convenzionale, in luogo della ritenuta “piena”, sulle royalties erogate a una società lussemburghese.

Nel caso di specie, con riferimento al periodo di imposta 2008, l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione le ritenute, non operate nella corretta misura, sulle royalties versate da una società italiana a una con sede in Lussemburgo in conseguenza di un contratto di licenza.
Secondo l’Agenzia, infatti, non era applicabile la ritenuta del 10% prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-Lussemburgo, in quanto la società lussemburghese non risultava essere l’effettiva beneficiaria dei pagamenti e pertanto, sugli stessi, andava operata la ritenuta nella misura del 30% prevista dall’art. 25 comma 4 del DPR 600/73.

La Cassazione richiama la giurisprudenza (Cass. n. 32840/2018) per cui ai fini della tassazione delle royalties opera il criterio, elaborato dalla prassi internazionale, del “beneficiario effettivo”, in forza del quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro Stato che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria dei benefici convenzionali o un fenomeno di non imposizione.

In merito, la Suprema Corte ritiene applicabile il concetto dalla stessa esplicitato per la differente fattispecie degli interessi; in particolare, la copiosa serie di sentenze depositata all’inizio del 2023 in relazione alle operazioni del gruppo GDF Suez, ora Engie (si veda, tra le altre, Cass. n. 6005/2023, richiamata dalla sentenza in commento) ha stabilito che è onere della società contribuente provare la propria qualità di beneficiario effettivo, superando a tal fine tre test, autonomi e disgiunti:
- il substantive business activity test, finalizzato a verificare che la società percipiente svolga un’attività economica effettiva e non rappresenti una costruzione artificiosa (sul punto, è richiamata la Cass. n. 16459/2025 in tema di interessi, ritenendo applicabili i medesimi criteri alla fattispecie delle royalties);
- il dominion test, che valuta la capacità della società di disporre liberamente dei redditi percepiti, senza che vi siano obblighi di rimettere il flusso reddituale a un terzo;
- il business purpose test, che verifica le ragioni economiche dell’interposizione della società percipiente nel flusso reddituale.

Con riguardo al c.d. dominion test vengono richiamati, oltre alle clausole contrattuali, alcuni elementi fattuali, individuati nell’ambito della giurisprudenza relativa alla fattispecie degli interessi, che possono essere sintomatici di un obbligo di restituzione; si tratta del ristretto arco temporale tra la ricezione degli interessi e il pagamento della rata del finanziamento ricevuta, della regolarità dei trasferimenti alla controllante, dell’esiguità del margine di guadagno sugli interessi ricevuti, dell’identità del management della società interposta e di quella destinataria fina del flusso reddituale, della circostanza che la società interposta non abbia deliberato il finanziamento, che non ne supporti il rischio o, ancora, non possa rinunciare alle somme prestate.
Questi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza in tema di royalties (Cass. n. 26640/2024).

Ciò premesso, la sentenza n. 11744/2026 ha ritenuto non sufficientemente motivata la decisione dei giudici di secondo grado, la quale aveva negato la qualifica di beneficiario effettivo sulla base della circostanza per cui, in forza dei contratti di licenza, le royalties venivano girate dalla società lussemburghese a una società franchisor non meglio individuata; in altre parole, non sarebbe dimostrata la natura di mera intermediaria della società lussemburghese, non essendo, a tal fine, sufficiente la mancanza di poteri dispositivi di carattere discrezionale sui diritti di sfruttamento commerciale delle opere artistiche e letterarie.

Secondo la Suprema Corte, inoltre, tale decisione non sembra tener conto del fatto che la società aveva indicato quale franchisor la società svizzera, per cui, se anche quest’ultima fosse stata il beneficiario effettivo, ne sarebbe derivata l’applicazione della più favorevole Convenzione Italia-Svizzera, con conseguente applicazione della più favorevole ritenuta del 5%, e mancanza di utilità pratica dell’operazione contestata.

La sentenza in commento rafforza quindi l’orientamento giurisprudenziale per cui la nozione di “beneficiario effettivo” accertata mediante i tre test “a cascata” ed elaborata nel contesto della Direttiva 2003/49/Ce (c.d. direttiva Interessi - Royalties) possa essere estesa anche alla valutazione dello status di beneficiario effettivo valido ai fini dell’applicazione dei benefici convenzionali.

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