Per le accise sul gasolio, la buona fede non si prova con la sola regolarità formale
La correttezza formale dell’operazione non basta, perché il parametro richiesto guarda al comportamento sostanziale dell’operatore
La Cassazione, con l’ordinanza n. 11241 del 27 aprile 2026, ribadisce un principio destinato ad avere un impatto rilevante nel contenzioso sulle accise: nelle frodi relative ai prodotti energetici, la buona fede dell’acquirente non può essere desunta dalla sola regolarità apparente delle operazioni, ma richiede la prova di verifiche sostanziali sulla filiera e sulla documentazione di circolazione.
La vicenda riguardava il recupero dell’accisa e delle sanzioni in relazione a forniture di gasolio per autotrazione ad accisa assolta, acquistate dalla parte in causa tra aprile e agosto 2017, da fornitori che avevano movimentato il prodotto mediante DAS risultati falsi. In appello il contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti, valorizzando la non immediata riconoscibilità della falsità documentale, la tracciabilità dei pagamenti, la congruità dei prezzi e l’assenza di vantaggi economici evidenti. La Suprema Corte ha però ritenuto non corretta questa impostazione, osservando che tali elementi non sono sufficienti, di per sé, a dimostrare l’estraneità sostanziale alla frode.
Con riferimento ai fatti del 2017, l’ordinanza richiama gli artt. 40, 47 e 49 del DLgs. 504/95 e chiarisce che, in presenza di movimentazioni assistite da documenti falsi o irregolari, il giudizio deve essere condotto secondo il corretto riparto dell’onere della prova. In questa prospettiva, spetta anzitutto all’Amministrazione dimostrare, anche in via presuntiva, non solo l’esistenza della frode sul piano oggettivo, ma anche la sua conoscibilità da parte dell’acquirente, tenendo conto della diligenza qualificata esigibile da un operatore del settore petrolifero.
Solo una volta assolto tale onere grava sul contribuente la prova contraria, cioè la dimostrazione di avere adottato cautele ragionevoli e proporzionate per non essere coinvolto in un meccanismo evasivo.
È proprio su questo snodo che la decisione assume maggiore rilievo. La Cassazione afferma infatti che la regolarità della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti, la congruità del prezzo e persino l’assenza di un vantaggio economico manifesto non costituiscono elementi decisivi per provare la buona fede. In altri termini, la correttezza formale dell’operazione non basta, perché il parametro richiesto è più esigente e guarda al comportamento sostanziale dell’operatore.
Da ciò discende che il cessionario non può limitarsi a richiamare la normalità esteriore dei rapporti commerciali, ma deve dimostrare di avere svolto controlli effettivi sulla provenienza del prodotto, sulla coerenza della documentazione e, più in generale, sulla regolarità della catena di approvvigionamento.
La pronuncia insiste, quindi, su una nozione sostanziale di diligenza professionale, coerente con la particolare esposizione del comparto degli idrocarburi al rischio di frodi tributarie. Non viene richiesto un controllo assoluto o investigativo, ma un insieme di verifiche concrete, ragionevoli e proporzionate, adeguate alla qualità professionale del soggetto che opera nel mercato dei carburanti.
Sotto questo profilo, il provvedimento si colloca nel solco dell’orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova della buona fede non può essere costruita su elementi neutri o comunque non risolutivi, tema noto per l’IVA e meno esplorato in materia di accise.
Proprio per questo la Cassazione censura la decisione di merito che aveva attribuito rilievo determinante a elementi come i pagamenti tracciati, i prezzi di mercato e l’assenza di utili anomali, senza verificare se, alla luce della struttura complessiva delle operazioni, l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare la conoscibilità qualificata della frode e se il contribuente avesse davvero allegato cautele sostanziali idonee a neutralizzare tale quadro indiziario.
La decisione conferma, in definitiva, l’ormai solito indirizzo rigoroso in materia di accise. La tutela dell’affidamento dell’acquirente resta possibile, ma presuppone la prova concreta di un comportamento realmente diligente e di un controllo serio sulla filiera commerciale e documentale, elementi che sono fondamentali nelle ipotesi patologiche, come quella della decisione in commento, come anche in quelle non patologiche, come avviene per le licenze o il SOAC.
In questa prospettiva, la pronuncia conferma anche l’esigenza, per gli operatori del comparto, di dotarsi di appositi presìdi organizzativi e procedurali, utili non solo ad assicurare una regolarità sostanziale ai fini accise, ma anche a rafforzare i sistemi interni di controllo e la compliance aziendale, anche in ottica di prevenzione dei rischi rilevanti ai sensi del DLgs. 231/2001. Nelle frodi sui prodotti energetici, quindi, la difesa del contribuente si gioca non sulla regolarità formale di pagamenti e scritture contabili, ma anche sulla capacità di dimostrare di avere adottato presìdi effettivi per intercettare anomalie, incoerenze e segnali di rischio lungo la catena di approvvigionamento.
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