Aggiornate le regole procedurali per l’origine preferenziale delle merci
Dal 2027 nuove regole per il sistema degli esportatori autorizzati e delle preferenze generalizzate
Con il Reg. (Ue) 2026/1183, del 2 giugno 2026, che troverà applicazione in via generale dal 23 dicembre 2027, vengono modificate numerose disposizioni del Reg. (Ue) 2015/2447 in materia di origine preferenziale e di sistema degli esportatori autorizzati (REX, Registered Exporters).
Il sistema REX è stato introdotto dal 1° gennaio 2017 al fine di facilitare gli scambi internazionali nell’ambito del c.d. Sistema delle preferenze generalizzate “SPG”, il quale consiste in una serie di accordi unilaterali stipulati dall’Unione europea nei confronti di alcuni Paesi in virtù delle loro condizioni di sviluppo arretrato. Nell’ambito di questo tipo di regime, le preferenze commerciali sono garantite unilateralmente sulla base di non reciprocità con l’obiettivo di favorire la crescita delle economie dei Paesi meno sviluppati e ridurre il divario sociale ed economico tra questi e le aree industrializzate.
Il sistema REX è stato, poi, applicato nell’ambito di alcuni accordi commerciali bilaterali tra Ue e Paesi terzi (es. accordo con il Canada, Giappone, Vietnam, Regno Unito etc.).
Il sistema REX semplifica quindi le formalità di esportazione, consentendo all’esportatore registrato di autocertificare l’origine preferenziale delle merci mediante l’inserimento di un’apposita dichiarazione nella fattura o in un altro documento commerciale idoneo a identificare i prodotti esportati. Per poter rilasciare una certificazione di origine preferenziale utilizzando il sistema REX, è prima necessario diventare esportatori autorizzati presentando una domanda all’ufficio doganale competente e compilare il modulo, che può essere scaricato direttamente on line dal Portale REX Trader tramite il sistema UUM&DS. Una volta effettuata questa operazione, gli uffici delle dogane procedono con la registrazione nella banca dati, per poi fornire agli operatori un numero identificativo da applicare sulla dichiarazione di origine, da allegare al documento commerciale. A decorrere dal 25 gennaio 2021, gli operatori economici stabiliti nell’Unione europea possono presentare, per via elettronica, la domanda per ottenere lo status di esportatore registrato, accedendo al portale REX Trader tramite il sistema UUM&DS, senza la necessità di trasmettere alle autorità doganali degli Stati membri il modulo di domanda in formato cartaceo.
Tanto premesso, si evidenzia come con il Regolamento in esame siano state inserite nel Reg. Ue 2447/2015 una serie di nuove definizioni al fine di ottenere chiarezza nell’applicazione delle norme procedurali sull’origine preferenziale delle merci tra cui quelle di “fornitore” (“una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, che fornisce agli acquirenti le informazioni relative al carattere originario delle merci ai fini di uno o più regimi preferenziali”), “acquirente” (“una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, che riceve la dichiarazione del fornitore”) e di “carattere originario” (“ai fini della dichiarazione del fornitore, il carattere di merci aventi o non aventi un’origine preferenziale”).
Il Regolamento riordina altresì le disposizioni sul sistema degli esportatori registrati REC, confermando la soglia di 6.000 euro: entro tale limite, se il regime preferenziale non prevede diversamente, un esportatore non registrato può compilare un documento relativo all’origine. Gli esportatori registrati, invece, dovranno indicare sempre il proprio numero REX nei documenti relativi all’origine dei prodotti originari, indipendentemente dal valore della spedizione.
Per quanto concerne il Sistema di preferenze generalizzate, vengono aggiornate le regole dopo la transizione al sistema REX. Più in dettaglio, gli esportatori registrati nei Paesi beneficiari devono conservare la documentazione relativa alla produzione, ai materiali utilizzati e alle attestazioni di origine rilasciate. Devono inoltre fornire alle autorità competenti copie o elenchi delle attestazioni emesse.
Ancora, giova evidenziare come una delle novità più rilevanti riguardi proprio il contenuto della dichiarazione del fornitore. Più in dettaglio, si segnala come sia stato modificato l’allegato 22-15 del Reg. (Ue) 2447/2015 titolato “Dichiarazione del fornitore di cui all’articolo 61, paragrafo 3” attraverso l’inserimento di un elenco di dati standardizzati e codificati, richiesti appunto come indicazione necessaria nella dichiarazione del fornitore per agevolare lo scambio elettronico delle informazioni e i controlli doganali.
Il Regolamento introduce, infine, il sistema elettronico centralizzato e-PoC UE, destinato alla gestione digitale dei documenti relativi all’origine e necessario per armonizzare il rilascio, la verifica e lo scambio delle prove dell’origine, migliorare la sicurezza delle operazioni e dei dati e automatizzare i controlli dell’autenticità.
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