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Sabato, 6 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Il fondo pensione USA ha diritto al prelievo dell’11% sui dividendi italiani

/ REDAZIONE

Sabato, 6 giugno 2026

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18106/2026 di ieri, nel confermare i principi dell’ordinanza n. 25691/2022, ha stabilito che l’imposizione italiana del 15% (misura così prevista dalla Convenzione Italia-Stati Uniti) sui dividendi pagati da una società italiana a un fondo pensione statunitense contrasta con il divieto alle restrizioni ai movimenti di capitali di cui all’art. 63 del TFUE.
Tale imposta, infatti, grava sul fondo USA in misura superiore sia a quella dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi italiani (11%, all’epoca dei fatti), sia a quella della ritenuta prevista dall’art. 27 comma 3 del DPR 600/73 per le distribuzioni ai fondi Ue/See (analogamente, l’11%).

In forza dell’art. 63 del TFUE, applicabile anche nei rapporti con Stati terzi, e in difetto di interessi gerarchicamente superiori che possano disapplicare tale libertà fondamentale, il fondo pensione USA ha titolo al rimborso della differenza del 4%, a nulla rilevando a questi fini che si sia in presenza di una Convenzione che già prevede una riduzione dell’imposta rispetto alla misura ordinaria.

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