La SPV non iscritta all’albo non ha diritto di voto nel concordato fallimentare
La pronuncia del Tribunale di Bari limita gli utilizzi strumentali del principio della consecutio
La cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate è un’operazione che consente alle banche di trasferire tali crediti a “società dedicate” (special purpose vehicles, SPV), eliminandoli dal proprio bilancio e riducendo l’assorbimento di capitale di vigilanza, che cresce al crescere della rischiosità dei crediti detenuti. La SPV finanzia l’acquisto emettendo titoli suddivisi in tranche con diverso profilo rischio/rendimento. Il rischio verso i debitori è quindi ripartito tra gli investitori e non è sopportato né dalle banche originarie creditrici – se non nei limiti dell’eventuale sottoscrizione della tranche senior dei titoli emessi dalla SPV – né dalla SPV stessa.
Poiché si tratta di crediti deteriorati, le SPV si trovano a interagire con procedure concorsuali dei debitori, talora già in corso o successivamente evolute in strumenti diversi (ad esempio, da concordato preventivo a fallimento) dopo la cessione dei crediti.
Il tema assume rilievo alla luce dell’art. 127 ultimo comma del RD 267/42 (nonché dell’art. 243 comma 5 del DLgs. 14/2019), secondo cui i trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto nel concordato fallimentare, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
La SPV, tuttavia, non è normalmente un intermediario finanziario iscritto ex art. 106 del TUB. Sorge quindi il dubbio se essa, avendo acquisito il credito dopo il fallimento, possa esercitare il diritto di voto nel concordato fallimentare, nonché se, in caso di acquisto successivo all’apertura di una procedura concorsuale poi sfociata nel fallimento, trovi applicazione il principio della consecutio tra procedure.
La questione è affrontata da una recente pronuncia del Tribunale di Bari del 9 febbraio 2026, la quale afferma che alla SPV non iscritta all’albo ex art. 106 del TUB non è applicabile la deroga prevista dall’ultimo comma dell’art. 127 e che, pertanto, essa è esclusa dal diritto di voto.
Il Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3220/2025), che distingue nettamente tra SPV e intermediari finanziari, valorizzando la sottoposizione a vigilanza prudenziale quale criterio discriminante. Si consolida così un orientamento secondo cui la disciplina del diritto di voto ha funzione antiabusiva ed è fondata sullo status giuridico del cessionario e non su un approccio sostanzialistico.
La medesima problematica si ripropone anche nel concordato preventivo, in base all’art. 109 comma 6 del CCII, secondo cui i crediti acquisiti dopo il deposito della domanda non attribuiscono diritto di voto, salvo che l’acquisto sia effettuato da banche o intermediari finanziari.
Nel caso concreto, la cessione del credito era avvenuta quando la debitrice era in amministrazione straordinaria, mentre la dichiarazione di fallimento (e quindi il voto oggetto di contestazione nel concordato fallimentare) era intervenuta diversi anni dopo. Il Tribunale ha respinto la tesi della reclamante volta a retrodatare il fallimento all’amministrazione straordinaria, al fine di qualificare la cessione come successiva al fallimento. Il rigetto è motivato sia dall’assenza di prova della continuità dello stato di insolvenza sin dall’apertura dell’amministrazione straordinaria, sia dall’eccessiva distanza temporale tra le procedure (18 anni).
Sul punto, il Tribunale richiama precedenti della Cassazione (Cass. nn. 6019/2003, 2437/2006 e 8013/1992), secondo cui la consecutio tra procedure è configurabile solo in presenza di una sostanziale identità della crisi che ha condotto prima a una procedura e poi, accertata l’insolvenza irreversibile, a un’altra. L’interpretazione mira così a limitare utilizzi strumentali del principio della consecutio in sede contenziosa.
Nel complesso, il provvedimento appare rilevante perché consolida orientamenti difensivi sfavorevoli alle SPV non iscritte all’elenco ex art. 106 del TUB e limita l’applicazione analogica tra fattispecie sottoposte a regimi diversi (in particolare, quanto alla vigilanza prudenziale). Esso fornisce inoltre indicazioni chiare per le operazioni su crediti deteriorati in relazione all’esercizio del diritto di voto nelle procedure concorsuali, rafforzando il collegamento tra diritto della crisi e disciplina degli intermediari finanziari.
Sotto il profilo dei riflessi operativi, può tuttavia osservarsi che la ratio antiabusiva dell’art. 127, ultimo comma (trasfusa nell’art. 243 comma 5 del CCII), potrebbe non risiedere esclusivamente nello status formale del cessionario, quanto piuttosto nell’esigenza di evitare fenomeni di voto speculativo. In tale prospettiva, si potrebbe ipotizzare l’inclusione anche delle SPV, ove operanti nell’ambito di cartolarizzazioni regolamentate e soggette a adeguati presidi di trasparenza.
L’esclusione dal voto rischia infatti di incidere negativamente sugli interessi dei portatori dei titoli emessi dalle SPV, penalizzando veicoli che, pur non vigilati, sono funzionalmente integrati nel sistema finanziario e spesso collegati a soggetti vigilati, con possibili effetti pregiudizievoli per gli investitori e per le stesse banche originator, ossia i principali destinatari della disciplina delle cartolarizzazioni.
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