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Lunedì, 29 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Abusiva erogazione di credito all’impresa in crisi a rischio nullità

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 29 giugno 2026

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Sul tema delle conseguenze giuridiche della abusiva concessione di credito un primo e più tradizionale indirizzo ritiene che essa produca soltanto effetti di natura risarcitoria. In particolare, la concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni relative ad una sana e prudente gestione bancaria, tale da trasmodare in abusiva o illecita concessione di credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o di crisi conclamata, innescherebbe solo profili risarcitori a tutela della massa dei creditori.

Il contratto di finanziamento così stipulato, lesivo dei diritti dei creditori, aggraverebbe il dissesto ma, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non sarebbe, di per sé, illecito; la sua conclusione non sarebbe, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. n. 33719/2022 e Cass. n. 24725/2021).

Secondo altro più recente orientamento, invece, la concessione abusiva di credito potrebbe anche determinare la nullità del contratto di credito. Ciò a due condizioni: che ci sia un reato; che, pur senza un reato, vi sia l’intento funzionale predatorio del finanziatore. Questo orientamento è stato recentemente puntualizzato dalla pronuncia della Cassazione n. 7134/2026 sulla base delle seguenti argomentazioni (come rilette da Cass. n. 19288/2026).

Innanzitutto, si ribadisce come, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il contratto lesivo dei diritti dei creditori non sia, di per sé, illecito e la sua conclusione non sia nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti; apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia.

Il motivo illecito che, se comune e determinante, implica la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume (finalità predatoria) ovvero perché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa; sicché l’intento delle parti di recare semplicemente pregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti, vanificando o riducendo le loro aspettative satisfattorie sul patrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale.

Se, però, il contratto è stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale, l’atto negoziale è sanzionato, a norma dell’art. 1418 comma 1 c.c., con la nullità; come accade nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione a realizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dalla legge penale.
È il c.d. “reato-contratto”, nullo perché collide così gravemente con interessi di carattere generale da assurgere, di per sé, alla qualificazione di reato.

In questo caso rileva la soluti retentio (ossia la possibilità di ritenere ciò che è stato pagato) e la prestazione eseguita dalla banca finanziatrice non è ripetibile ex art. 2035 c.c.: tale norma prevede la soluti retentio a beneficio di chi riceva una prestazione eseguita per uno scopo che, anche da parte di colui che la effettua, costituisca offesa al buon costume, con conseguente legittimità del diniego di ammissione allo stato passivo del relativo credito.

La condotta delittuosa accertata porta alla nullità

In sintesi, come osserva l’ordinanza della Cassazione n. 19276/2026, la ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori quale effetto della incauta prosecuzione dell’attività di impresa.

Il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta all’aggravamento del dissesto in danno dei creditori.
Se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l’effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l’accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c.

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