Dividendi non proporzionali esenti se la delibera è conforme al diritto societario
Nella sua impostazione sulla distribuzione non proporzionale di utili rispetto alla propria quota sociale, l’Agenzia delle Entrate non valuta i profili civilistici
La circolare Assonime n. 17 pubblicata ieri esamina anche l’interpretazione della risposta dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo 2026 n. 90 in merito al trattamento fiscale in capo soci in caso di distribuzione non proporzionale di dividendi da parte della società.
Nel caso di specie, parte dei soci ha ricevuto un quantum di utili inferiore alla rispettiva quota sociale, senza percepire alcun conguaglio e senza aver maturato il diritto a ricevere maggiori utili in futuro.
Questo ha comportato il riconoscimento definitivo in favore di altri soci di un quantum di dividendi superiore rispetto a quanto spettante secondo la relativa quota di partecipazione al capitale sociale. Tale comportamento viene motivato dal fatto che questi soci, a fronte di specifiche esigenze di liquidità, avrebbero potuto maturare la decisione di cedere la propria quota nella società.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la fattispecie in esame comporta che le somme ottenute dal socio, che riceve utili in misura proporzionalmente superiore alla quota di partecipazione al capitale sociale a seguito della rappresentata distribuzione non proporzionale, vengano qualificati ai fini fiscali:
- come dividendi, per la quota parte corrispondente agli utili spettanti al singolo socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale e in quanto tale esclusa da imposizione per il 95% ex art. 89 comma 2 del TUIR;
- come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 comma 3 lett. b) del TUIR, per la restante parte e in quanto tale concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio percettore nella misura del 100% del suo ammontare.
Si ritiene che la distribuzione non proporzionale del caso in oggetto trovi la propria causa negoziale nella volontà di soddisfare i bisogni finanziari di uno dei soci e per consolidare i vincoli tra i medesimi.
Tale situazione conduce l’Amministrazione a rilevare che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.
Ad avviso di Assonime, si deve però indagare se la delibera di distribuzione di utili non proporzionale potesse essere effettivamente adottata nel caso di specie conformemente alle regole del diritto societario o statutarie.
Infatti, qualora la delibera di distribuzione fosse conforme allo statuto e al diritto societario, l’atto di autonomia privata posto in essere sarebbe lecito. Inoltre, si osserva che anche lo scopo in concreto perseguito tramite tale delibera sarebbe “meritevole di tutela dal nostro ordinamento (rectius, è socialmente apprezzabile), sicché le somme così ricevute non possono che assumere la natura di dividendi nella loro interezza, salvo la prospettazione sotto il profilo fiscale, di ulteriori argomentazioni atte, per l’appunto, a disconoscere tale natura che, però, nella risposta qui in esame non emergono”.
Pertanto, se la delibera di distribuzione non proporzionale di utili è sorretta da valide ragioni in concreto verificabili ed è conforme alle regole del diritto societario (e salvo ovviamente la sussistenza di fattispecie di simulazione) le somme distribuite non possono che assumere la natura di dividendi.
Prendendo atto dell’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate, Assonime rileva che per i soci che ricevono utili in misura proporzionalmente inferiore alla rispettiva quota di partecipazione nessuna indicazione viene fornita in relazione al trattamento fiscale del “costo” sopportato e derivante dal fatto che in questo modo essi ricevono meno di quanto a loro spettante.
Tra le varie ipotesi suggerite, si segnala il caso in cui a essere soddisfatto sia un interesse di questi ultimi soci che consiste nel permanere nella compagine societaria di un altro socio.
In tale circostanza, la distribuzione non proporzionale di utili potrebbe in effetti costituire uno strumento adatto per raggiungere il medesimo risultato che i soci avrebbero ottenuto incassando integralmente il dividendo a essi spettante per poi riversarne una parte in favore del socio che si impegna a rimanere nella società.
Si afferma che “i soci potrebbero per così dire «delegare» la società a versare direttamente la somma in esame”, ossia “la differenza tra quanto ad essi spettante in base alla loro partecipazione al capitale sociale e quanto in concreto ricevuto a titolo di utili”, “al socio che intendono far rimanere nella compagine societaria”. In questo modo, i soci starebbero “remunerando la prestazione di fare del socio che si impegna a rimanere nella società”.
Muovendo da questo presupposto, la somma pagata potrebbe costituire un provento per il socio imprenditore che lo riceve e un onere deducibile per il socio imprenditore che lo eroga.
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