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Ai fini successori rileva l’acquisto di un BOT prima del decesso

Per la base imponibile in relazione a un c/c intestato al defunto contano tutte le operazioni perfezionatesi prima della morte anche se non contabilizzate

/ Carmela NOVELLA

Venerdì, 26 giugno 2026

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Con la risposta a interpello n. 131, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della determinazione del saldo attivo del conto corrente intestato al de cuius, ai fini della sua inclusione nella base imponibile per il calcolo del tributo successorio, nel particolare caso in cui, per effetto di un’operazione posta in essere dal defunto prima della sua morte, ma non ancora contabilizzata alla data di apertura della successione, si venga a determinare una discrasia tra il saldo effettivo (che di quella operazione tiene conto) e il saldo contabile indicato nella certificazione di consistenza bancaria rilasciata ai fini successori.

Nel caso di specie, la situazione sopra descritta era venuta a determinarsi in conseguenza del fatto che la defunta, il giorno stesso della sua morte, aveva acquistato un buono ordinario del tesoro (BOT) esente da imposta ex art. 12 comma 1 lett. h) del DLgs. 346/90 attingendo per il pagamento del prezzo alla provvista di un conto corrente a lei intestato. Tale acquisto, però, era stato contabilizzato solo due giorni dopo la morte. Gli eredi si rivolgevano, quindi, all’Amministrazione finanziaria per sapere se, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di successione, occorresse fare riferimento al minor saldo effettivo successivo al perfezionamento dell’operazione, ovvero al maggior saldo contabile indicato dall’istituto di credito nella certificazione di consistenza bancaria, in ragione della mancata contabilizzazione dell’acquisto del BOT alla data di apertura della successione.

Le Entrate, aderendo alla soluzione interpretativa prospettata dagli istanti, hanno concluso nel senso della possibilità per gli stessi di sottrarre dal saldo contabile del conto corrente comunicato dalla banca l’importo della documentata operazione di acquisto del BOT, eseguita anteriormente al decesso. Tale affermazione è sorretta da un articolato percorso argomentativo fatto di richiami alle norme di legge, alla prassi e agli orientamenti giurisprudenziali considerati dirimenti.

Sul primo versante, la risposta n. 131/2026 si richiama, tra gli altri: all’art. 8 comma 1 del DLgs. 346/90, il quale, a proposito della determinazione della base imponibile del tributo successorio, stabilisce che il valore netto dell’attivo ereditario è dato dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46 comma 3; e all’art. 18 comma 1 lett. a) del DLgs. 346/90, ove si stabilisce che la base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo, per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati.

Da quanto sopra discende che, in linea generale, i saldi attivi dei conti correnti postali o bancari intestati al de cuius concorrono a formare la base imponibile dell’imposta di successione per un importo corrispondente al credito esistente alla data di apertura della successione. Per determinare la misura di tale credito occorre fare riferimento alle norme civilistiche preposte alla disciplina delle operazioni bancarie in conto corrente e, segnatamente, all’art. 1852 c.c., dal quale si evince che il saldo del rapporto di conto corrente bancario si identifica “nel risultato raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel conto”.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate osserva che, per giurisprudenza consolidata, ai fini della determinazione del saldo del conto corrente bancario è necessario considerare tutte le operazioni attive e passive che in quanto “perfezionatesi” sono destinate a confluire in detto conto; a nulla rilevano, invece, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni, che hanno un valore esclusivamente contabile e un’efficacia meramente dichiarativa (Cass. nn. 28955/2024 e 1846/1998).

Proprio in forza della lettura interpretativa sopra descritta, nella precedente risposta a interpello n. 318/2025 l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che, se dal conto corrente del de cuius è stato prelevato un importo il giorno stesso della morte (ovviamente, in un momento anteriore al decesso), occorre tener conto del prelievo nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio, in quanto operazione perfezionatasi prima dell’apertura della successione con la consegna del denaro al defunto, mentre non rileva il saldo contabile giornaliero fornito dall’istituto di credito che non tiene conto del prelevamento.

La risposta n. 131/2026 – dopo avere ulteriormente richiamato l’indirizzo della Cassazione secondo cui il trasferimento della proprietà dei titoli di credito è retto dal principio consensualistico ex all’art. 1376 c.c. (Cass. n. 15082/2018) – ha ritenuto di poter estendere la medesima soluzione ai titoli di Stato, affermando conclusivamente che ai fini della determinazione del saldo del conto corrente alla data di apertura dalle successione deve aversi riguardo al perfezionamento dell’operazione di acquisto del titolo, a nulla rilevando la contabilizzazione successiva sul conto corrente.


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