Il fondo patrimoniale resta un atto gratuito anche se il figlio minore è affetto da disabilità
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) l’atto di costituzione del fondo patrimoniale ha natura di atto a titolo gratuito, se posto in essere da entrambi i coniugi. Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza 24 giugno 2026 n. 21617.
La qualificazione del fondo patrimoniale come atto gratuito – spiega la Suprema Corte – non muta in ragione delle finalità perseguite dai disponenti, in quanto la gratuità “deriva dall’assenza di un corrispettivo dinnanzi ad un sacrificio patrimoniale derivante dal vincolo di destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei bisogni familiari”.
In questo contesto, quindi, il fatto che il minore nel cui interesse viene costituito il fondo patrimoniale sia affetto da disabilità grave non è idoneo a mutare la qualificazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, da gratuito a oneroso, né a tale conclusione potrebbe portare la riconducibilità del negozio tra gli atti di adempimento a doveri morali o giuridici ex art. 143 c.c., “poiché tale elemento non altera la causa del negozio”.
In conclusione, la Corte ritiene sia da escludere che la finalità assistenziale dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, “ancorché riconducibile ai doveri di solidarietà familiare, in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., sia idonea a mutarne la natura, trasformandolo in atto a titolo oneroso” ai fini dell’esperimento della revocatoria ordinaria.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941