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FISCO

Contributo straordinario delle banche compensabile coi crediti d’imposta acquistati

L’importo affrancabile della riserva deve corrispondere alla misura minima richiesta dal legislatore

/ Giosuè MANGUSO

Sabato, 4 luglio 2026

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Con la risposta n. 133 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul “contributo straordinario” dovuto dalle banche per “affrancare” la riserva di utili costituita ai sensi dell’art. 26 del DL 104/2023, chiarendone il criterio di determinazione della base imponibile e le modalità di versamento.

Si ricorda che, in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria introdotta dall’art. 26 del DL 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2023 (pari al 40% di un dato incremento di margine di interesse realizzato nel biennio 2023-2021), le banche hanno destinato, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta straordinaria eventualmente dovuta in una riserva di utili non distribuibile. Questa riserva in sospensione di imposta non può essere “affrancata” ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 192/2024 (affrancamento prorogato dall’art. 1 commi 44-45 della L. 199/2025) in quanto la sospensione di imposta non riguarda le imposte sui redditi o l’IRAP (Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025).

Poi, con l’art. 1 commi 68-73 della L. 199/2025, è stata introdotta una presunzione prioritaria di distribuzione di tale riserva di utili (con l’effetto di assoggettarne l’ammontare distribuito all’imposta straordinaria) per le banche che distribuiscono utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o riserve a partire dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028. Tuttavia, in alternativa al versamento di tale imposta straordinaria è stata prevista una riduzione di tale onere fiscale, assoggettando la riserva di utili accantonata nel 2024 a un “contributo straordinario” con aliquota del 27,5% della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33% della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.

Ciò premesso in termini normativi, il soggetto istante nell’esercizio 2023 ha optato per l’accantonamento di una riserva di utili. Tuttavia, l’ammontare di utili oggetto di accantonamento è stato maggiore di quello previsto dall’art. 26 comma 5-bis del DL 104/2023.

Pertanto, volendo affrancare la riserva iscritta nel bilancio dell’esercizio 2025, è stato presentato interpello per avere conferma sulla base imponibile dell’aliquota del 27,5%: la (maggiore) riserva di utili così come risulta dal bilancio dell’esercizio 2025 ovvero soltanto il (minore) ammontare di tale riserva prescritto dall’art. 26 comma 5-bis del DL 104/2023. Inoltre, è stato chiesto se il contributo straordinario poteva essere versato utilizzando in compensazione i crediti di imposta acquistati ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Il soggetto istante ritiene che l’aliquota del 27,5% debba applicarsi soltanto sull’ammontare minimo della riserva normativamente richiesto e che il contributo straordinario possa essere versato mediante l’utilizzo in compensazione di crediti di imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha condiviso entrambe le soluzioni interpretative proposte.

Dopo aver riportato la disciplina normativa prevista dall’art. 26 del DL 10 agosto 2023 n. 104 e le relative modifiche previste dalla L. 199/2025, l’Agenzia ha affermato che il contributo straordinario si determina applicando l’aliquota prevista alla riserva di cui all’art. 26 comma 5-bis del DL 104/2023 esistente nel bilancio al 31 dicembre 2025. In altre parole, adottando un’interpretazione condivisibile e aderente al tenore letterale e alla ratio della norma, l’Agenzia afferma che l’importo affrancabile della riserva deve corrispondere alla misura minima richiesta dal legislatore, pari a 2,5 volte l’importo dell’imposta straordinaria, indipendentemente dal comportamento contabile tenuto dal soggetto istante.

Inoltre, per quanto riguarda le modalità di versamento del contributo straordinario, l’Agenzia ricorda che, in linea di principio, se un importo può essere riscosso tramite modello “F24” (es: perché previsto da art. 17 comma 2 del DLgs. 241/97) allora i relativi debiti possono essere estinti utilizzando in compensazione crediti tributari e contributivi.

Poi, aggiungendo che il contributo straordinario può essere versato tramite modello “F24” (risoluzione Agenzia delle entrate n. 20/2026) e che il relativo versamento mediante l’utilizzo in compensazione di crediti tributari non è escluso dalla disciplina di cui al citato art. 26 del DL 104/2023 né dalla legge di bilancio 2026, l’Agenzia ritiene che il contributo straordinario sugli extraprofitti possa essere versato utilizzando in compensazione i crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

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