Incrementi dell’1,5% annuo fino al 2028 nell’air traffic management
Nuova definizione per l’istituto del preavviso di licenziamento e dimissioni, con termini differenziati per classe e anzianità
A pochi giorni di distanza dall’Accordo relativo alle attività di catering aereo (si veda “Nelle imprese del catering aereo minimi retributivi più alti” del 26 giugno 2026), diamo notizia dell’intesa che modifica sia sul piano economico che su quello normativo, prorogandone la validità complessiva fino al 31 daicembre 2028, la disciplina applicabile al settore dell’air traffic management (servizi ATM diretti e complementari), altro specifico ambito di attività oggetto di disciplina speciale nel più ampio CCNL che regola le attività del settore del trasporto aereo.
Attraverso l’Accordo, diffuso solo negli scorsi giorni benché firmato in data 16 aprile, la rappresentanza datoriale Assocontrol e le sigle sindacali firmatarie (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporto aereo e Fast Confsal) sono in primo luogo intervenute sulla materia retributiva, definendo tre decorrenze (1° luglio 2026, 1° luglio 2027 e 1° luglio 2028) a ciascuna delle quali dovrà essere corrisposto un incremento pari all’1,5% dei valori spettanti al 1° gennaio 2026 per ciascuno dei seguenti elementi retributivi: minimo contrattuale, scatto anomalo, superminimo professionale e superminimo professionale da ristrutturazione salariale. Le Parti hanno espressamente escluso dalla base di calcolo della rivalutazione gli importi di stabilizzazione del premio di risultato, prevedendo altresì che a dicembre 2028 si procederà a una verifica a consuntivo dell’inflazione del triennio.
Rimanendo in ambito retributivo, ma con applicazione limitata al personale operante in impianti strategici o nei servizi complementari, sono state previste numerose novità (che insistono, a solo titolo di esempio, sul superminimo professionale, sulle percentuali di maggiorazione oraria, sull’indennità di funzione e su altre indennità, o prevedono la nuova indennità denominata “Innovative Air Mobility”) per la cui analisi di dettaglio si rinvia alle rispettive sezioni specifiche contenute nell’Accordo.
Di rilievo, passando alla portata normativa dell’intesa, la nuova definizione fornita all’istituto del preavviso di licenziamento e dimissioni. Le Parti hanno in primo luogo operato una distinzione all’interno del personale, prevedendo un preavviso di durata fissa e non inferiore a 180 giorni di calendario per le seguenti figure professionali: controllore del traffico aereo, esperto di assistenza al volo, meteorologo, pilota e operatore radiomisure. Per il resto del personale la durata è ora definita attraverso una griglia che incrocia la classe di inquadramento con l’anzianità di servizio (strutturata per fasce: fino a 3 anni, tra 4 e 10 anni e oltre 10 anni), con durate ricomprese tra i 45 giorni per il personale di classe tra 1 e 6 con anzianità di servizio minore e i 120 giorni (da considerare sempre di calendario) per le classi più elevate con anzianità di servizio maggiore. L’unica eccezione a tali disposizioni, indipendentemente dalla mansione svolta, riguarda la cessazione per raggiungimento dell’età anagrafica che abilita l’accesso alla pensione di vecchiaia, per cui è richiesto un preavviso di soli 15 giorni.
Da segnalare anche la previsione relativa alle ferie solidali, con la definizione di limiti e requisiti applicabili sia ai lavoratori “donanti” che ai lavoratori “riceventi”.
Rafforzate le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, con la durata del congedo aumentata a 6 mesi, raddoppiando quindi i 3 mesi riconosciuti dall’art. 24 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 80. Le medesime lavoratrici hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo parziale (da attuare nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive) e a fruire di forme di flessibilità oraria e/o del lavoro agile.
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