Da assicurare tutti i soggetti per cui vi è obbligo INAIL
Per evitare errori, fondamentale anche denunciare in modo corretto gli imponibili suddivisi per rischio
La dichiarazione delle retribuzioni all’INAIL è un appuntamento fondamentale nel rapporto tra l’Istituto e il datore di lavoro, sia perché conclude le operazioni di autoliquidazione, sia perché la correttezza del foglio salari sarà verificata in sede di ispezione da parte dei funzionari di vigilanza INAIL.
Occorre dunque soffermarsi su alcuni errori che devono essere evitati affinché non vi siano addebiti.
In primis, è necessario assicurare tutti i soggetti per i quali vi è obbligo INAIL.
È, ad esempio, il caso di ricordare che per i coadiuvanti familiari nell’artigianato, nel commercio o nell’agricoltura gli obblighi assicurativi sussistono tutte le volte che la prestazione viene resa in maniera ricorrente e non meramente accidentale. La quantificazione della definizione di “ricorrente e non meramente accidentale” è da ricondursi a una prestazione resa una o due volte nell’arco dello stesso mese purché nell’anno le prestazioni effettuate siano superiori a 10 giornate lavorative (cfr. circ. Min. Lavoro 5 agosto 2013 n. 14184). Nel caso in cui l’apporto lavorativo del coadiuvante sia superiore a tali indici, l’obbligo INAIL sussiste e a nulla rileva il fatto che non sia prevista tutela INPS poiché il soggetto non raggiunge le 90 giornate all’anno (cfr. lett. Min. Lavoro 10 giugno 2013 n. 10478).
Specifica attenzione deve essere prestata nel denunciare all’INAIL soggetti che prestano attività nel settore dello spettacolo, ma per i quali non è previsto alcun obbligo INPS. Si tratta di soggetti che svolgono esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche e in particolare di:
- giovani fino a 18 anni;
- studenti fino a 25 anni;
- soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni;
- coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.
Per tali soggetti, per l’INPS, non è prevista tutela ove non raggiungano i 5.000 euro di retribuzione lorda all’anno, mentre devono essere comunque assicurati all’INAIL a cura dei committenti.
Infatti, l’art. 2 comma 2 del DM 22 gennaio 2022 stabilisce che i suddetti soggetti sono compresi nell’obbligo assicurativo INAIL indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro, “non potendosi evidentemente discriminare la copertura assicurativa conseguente a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale in base alla retribuzione annua lorda percepita dall’interessato” (cfr. circ. INAIL n. 11/2022).
Si dovrà anche porre particolare attenzione alla denuncia dei salari riferiti a voci che siano incompatibili l’una con l’altra: è il caso di ricordare, ad esempio, che la voce 0722 riguarda le attività del personale di ufficio e comprende l’utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici. La voce 0723 riguarda le attività del personale di ufficio che accede a cantieri, opifici e simili.
Pertanto, come indicato dall’Istituto fin dalle FAQ pubblicate subito dopo la vigenza della Tariffa Premi approvata con DM 27 febbraio 2019 e tuttora vigente, l’attività del medesimo lavoratore non può essere riferita a entrambe le voci 0722/0723, mentre ciò è possibile per l’attività dell’azienda. Anche in questo caso, ove il datore di lavoro o il professionista che lo assiste sbaglino, verosimilmente vi sarà un addebito in sede ispettiva poiché gli imponibili saranno interamente riportati alla voce 0723, prevista per il personale la cui presenza nei reparti produttivi è saltuaria (in quanto normalmente occupati in un luogo di lavoro diverso), ma non occasionale (ovvero l’attività è svolta abitualmente e sistematicamente, anche se in modo non continuativo).
In generale, la denuncia dei salari dovrà essere particolarmente accurata e preceduta dal confronto con altra documentazione in possesso del datore di lavoro come, ad esempio, il documento di valutazione dei rischi e le rilevazioni del rumore in azienda, al fine di verificare se i soggetti assicurati vengano esattamente suddivisi tra le voci in atto: ove le rilevazioni del rumore evidenzino che un soggetto opera permanentemente nei reparti produttivi, pur avendo qualifica di impiegato amministrativo, le retribuzioni non potranno essere assoggettate alla voce 0722 e nemmeno alla 0723 (poiché non si tratta solo di accessi), ma piuttosto al riferimento tariffario dell’attività produttiva.
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