Il rimborso dell’accisa spetta solo al soggetto obbligato e non al proprietario dei beni
Non ricorrono i presupposti per riconoscere la legittimazione straordinaria di altri soggetti
In caso di perimento di beni immessi in consumo, il soggetto obbligato per l’imposta, ossia il deposito fiscale, è l’unico legittimato a chiedere il rimborso dell’accisa, non rilevando il regime civilistico o la proprietà dei beni. Con queste conclusioni, che riordinano in modo sistematico il regime delle imposte di produzione e di consumo, la Cassazione, nell’ordinanza n. 13206/2026, nega ogni spazio al proprietario dei beni, anche in caso di perimento integrale dei prodotti sottoposti ad accisa, persi a causa di un incendio.
Nel caso specifico, la società ricorrente era titolare di una licenza per l’esercizio dell’attività di deposito commerciale – oli minerali presso un impianto di sua proprietà nel quale, dunque, stoccava beni ad accisa assolta. La ricorrente, nell’ambito della propria attività di logistica, stipulava con un soggetto depositante un contratto di deposito, custodia e caricazione di prodotti petroliferi di proprietà dello stesso, in base al quale si obbligava a ricevere, senza trasferimento di proprietà, i prodotti petroliferi provenienti da vari depositi fiscali, a stoccarli, custodirli e restituirli mediante consegna ai punti vendita indicati dalla committente e responsabilità degli ammanchi e delle perdite dei prodotti custoditi derivanti da qualsiasi causa.
Il deposito commerciale in questione, però, subiva un grave incendio, in esito al quale tutti i beni stoccati perivano. La depositante richiedeva al deposito il valore dei prodotti periti e un importo specifico a titolo di riaddebito dell’accisa già versata all’Erario su tali prodotti; il deposito pagava tali somme e, ritenendo di essere rimasto inciso dal tributo, presentava all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli istanza di rimborso, che tuttavia veniva rigettava. Scaturiva, così, un contenzioso, giunto in epilogo con la decisione in commento, che conferma l’inesistenza del diritto al rimborso ex art. 14 del DLgs. 504/95, per carenza sia del presupposto oggettivo dell’indebito pagamento, sia di quello soggettivo, in quanto l’accisa era stata già debitamente versata al momento dell’immissione in consumo dall’unico soggetto obbligato, non identificabile, in alcun modo, con la società istante, ma esclusivamente con il deposito fiscale mittente, dal quale i prodotti erano stati originariamente immessi in consumo.
Posto che il caso di specie non afferisce a ipotesi di abbuono ex art. 4 del DLgs. 504/95, perché l’imposta non è sospesa, ma è stata pagata, alla fonte, dal deposito fiscale mittente, la Cassazione osserva che, in tema di accise, la legittimazione a presentare istanza di rimborso, in caso di pagamento indebito, spetta al fornitore o comunque, nel caso in esame, al titolare del deposito fiscale da cui è avvenuta l’immissione in consumo, quale titolare passivo del rapporto d’imposta.
Né ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria di altri soggetti, in particolare del consumatore finale, prevista nelle ipotesi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l’imposta indebitamente ripercossa; l’azione nei confronti del fornitore, infatti, ha per presupposto che l’azione nei suoi confronti sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell’insolvenza del soggetto passivo. Nella fattispecie in esame, invece, l’imposta è stata debitamente riscossa nei confronti del primo deposito fiscale, al momento dell’immissione in consumo, né un deposito commerciale può essere considerato consumatore finale, in quanto l’acquisto al dettaglio del prodotto petrolifero non è mai avvenuto, causa il perimento della merce.
Il titolo alla base del rimborso, nella configurazione al vaglio della Cassazione, è invece di natura civilistica, un contratto in forza del quale il deposito si è obbligato, tra l’altro, a manlevare il depositante in caso di eventi pregiudizievoli subiti dai beni da lui custoditi. L’importo oggetto di rimborso non afferisce quindi al rapporto obbligatorio ex lege, ossia l’accisa, ma è semplicemente commisurato a questa, e il titolo del pagamento a base del “rimborso” è il contratto di diritto civile richiamato, che non può rilevare ai fini fiscali. Sul piano normativo, l’art. 14 del DLgs. 504/95 stabilisce che “l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” e, al comma 3, che “I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell’operatore nell’esercizio dell’attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati”. Il caso in esame non rientra in queste ipotesi.
Interessante, poi, la chiusura della Corte su ragioni di equità sostanziale e tutela della capacità contributiva. In un caso come quello in commento, non v’è alcuna esigenza di ristabilire l’equilibrio patrimoniale del deposito ricorrente e di non compromettere un’effettiva attuazione della giustizia nel caso concreto, poiché al contrario di quanto sostenuto “è pacifico in causa che delle accise in questione si sia non solo determinato il fatto generatore stabilito dall’art. 2 del TUA, ma si sia anche verificata la condizione di esigibilità, data dall’immissione in consumo”, prima del trasferimento dei beni nel deposito commerciale e prima del loro perimento.
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