Coordinate le norme per gli imprenditori agricoli
Il decreto correttivo Omnibus introduce disposizioni per adeguare la normativa alla riforma attuata con il DLgs. 192/2024
Per il mondo agricolo, il DLgs. correttivo Omnibus, firmato dal Presidente Mattarella e atteso in Gazzetta Ufficiale, introduce alcune disposizioni di coordinamento per adeguare la normativa alla riforma attuata con il DLgs. 192/2024.
Per effetto delle modifiche all’art. 32 comma 2 lett. c) del TUIR e all’art. 34 comma 2 lett. e) del DLgs. 117/2026 (“nuovo” TUIR, efficace dal 1° gennaio 2027), le attività connesse di prodotto vengono estese anche a quelle che hanno a oggetto prevalentemente beni ottenuti dall’esercizio delle attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10 (c.d. colture “fuori suolo”).
La modifica all’art. 55 comma 1 del TUIR, invece, è di mero coordinamento normativo e consente di far rientrare nel reddito d’impresa, in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, non solo le attività indicate alle lett. b) e c), ma anche le attività di cui alle “nuove” lett. b-bis) e b-ter) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR che nel frattempo sono state introdotte, eliminando così ogni dubbio interpretativo.
In sostanza, rientrano nel reddito d’impresa in caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 32 del TUIR:
- le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis (lett. b-bis; giova ricordare che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del TUIR, dette attività sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario, se esercitate da imprenditori agricoli individuali, società semplici ed enti non commerciali, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita da apposito DM);
- le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (tra cui rientrano, ad esempio, i ricavi percepiti dalla vendita dei crediti per le quote di emissione di anidride carbonica), nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (lett. b-ter; per la determinazione del c.d. “limite di agrarietà” cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2025 n. 12).
Ne deriva che in caso di mancato rispetto dei parametri previsti dall’art. 32 del TUIR, tutte le attività ivi previste concorrono a formare il reddito anche quando non organizzate in forma d’impresa.
Dal punto di vista sostanziale, le modifiche operate all’art. 55 comma 1 del TUIR sono trasfuse anche nell’art. 64 comma 1 del DLgs. 117/2026 (nuovo TUIR, efficace dal 1° gennaio 2027), nel quale sono aggiunte le lett. c) e d) dell’art. 34 comma 2 (che corrispondono alle lett. b-bis) e b-ter) del comma 2 dell’art. 32 del “vecchio” TUIR).
Il “nuovo” comma 4 dell’art. 56-bis del TUIR, infine, conferma l’applicabilità dei regimi forfetari di tassazione ivi previsti alle ditte individuali, alle società semplici e alle società agricole ex art. 2 del DLgs. 99/2004 che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1 comma 1093 della L. 296/2006, per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole catastali di cui all’art. 32 del TUIR.
Modifiche sostanzialmente uguali sono introdotte all’art. 66 comma 6 del DLgs. 117/2026.
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