Crescono gli incentivi con il rinnovo del CPB anche per il biennio 2026-2027
Il DLgs. correttivo Omnibus reintroduce il regime del ravvedimento
L’approvazione definitiva del DLgs. correttivo Omnibus della riforma fiscale, avvenuta il 4 agosto, porta con sé anche rilevanti novità in materia di concordato preventivo biennale; dalla bozza del testo circolata emerge infatti un corposo pacchetto di disposizioni, volte da un lato ad aumentare l’attrattività dell’istituto e dall’altro lato a migliorarne l’efficienza.
Le modifiche principali sono riservate ai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025; tali soggetti potranno contare, in caso di rinnovo del CPB anche per il biennio 2026-2027, su alcuni ulteriori benefici, non applicabili a chi entra in CPB per la prima volta quest’anno e a chi ha accettato la proposta del Fisco per il biennio 2025-2026.
Il rinnovo del CPB viene premiato, in particolare, con:
- l’aumento delle soglie di esonero per l’apposizione del visto di conformità, che vengono innalzate a 100.000 euro per quanto riguarda la compensazione o il rimborso dei crediti IVA e a 70.000 euro per l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP;
- l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43 comma 1 del DPR 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72; per il biennio 2026-2027, gli avvisi di accertamento potranno quindi essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- la disapplicazione degli interessi in caso di versamento rateale di saldo e primo acconto risultanti dai modelli REDDITI e IRAP.
Per i soggetti che rinnovano il CPB non sono dovute, inoltre, le maggiorazioni di acconto di cui all’art. 20 commi 2 e 3 del DLgs. 13/2024, da versare solo per il primo anno di applicazione dell’istituto; tale esclusione, già introdotta in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ 3 giugno 2026 n. 2, acquista ora anche copertura legislativa.
La spinta maggiore al rinnovo del CPB dovrebbe arrivare dall’introduzione della terza versione del regime del ravvedimento, ora riservata ai soggetti che rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027, e circoscritta alle annualità 2020-2023.
La misura, al pari degli scorsi anni, prevede limitazioni all’attività di accertamento, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva; rimangono invariate sia le aliquote per determinare la base imponibile e la relativa imposta, sia le riduzioni previste per i periodi di imposta 2020 e 2021.
Tenuto conto che le annualità 2020-2022 erano già ricomprese nella sanatoria riservata ai contribuenti che aderivano al CPB 2024-2025, la possibilità di applicare il nuovo regime del ravvedimento risulta particolarmente attrattiva relativamente al periodo di imposta 2023, considerato che tra le cause di decadenza dal CPB figura anche l’emersione, a seguito di accertamento, di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato o a quello precedente; accedere al regime del ravvedimento per il 2023 porterebbe, in altre parole, a una significativa diminuzione del rischio di decadere dal CPB 2024-2025.
La bozza di DLgs. Omnibus introduce nel DLgs. 13/2024 anche alcune disposizioni di carattere generale, non legate al rinnovo del CPB; viene ora opportunamente indicato, ad esempio, che l’adesione al CPB è priva di effetti, se espressa in assenza dei requisiti di cui all’art. 10 del DLgs. 13/2024, o in presenza di una delle cause di esclusione individuate dal successivo art. 11.
Diversamente, nella versione ante modifiche, applicabile al CPB 2024-2025 e al CPB 2025-2026, l’adesione in assenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione comporta la decadenza dal concordato preventivo biennale, con conseguente necessità di considerare nel calcolo delle imposte dovute il reddito concordato, se maggiore di quello effettivo.
Il DLgs. Omnibus introduce, infine, la possibilità di rideterminare il reddito concordato calcolato in fase di adesione al CPB sulla base di dati errati, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa; la correzione di tali dati, oltre al ricalcolo del reddito concordato, consentirà di evitare la decadenza dal CPB, che scatta se, a seguito di accertamento, emergono errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati.
Si noti tuttavia che le novità introdotte dal DLgs. Omnibus sono applicabili a decorrere dal biennio 2026-2027; di conseguenza, i precedenti bienni (si tratta del CPB 2024-2025 e del CPB 2025-2026) rimangono soggetti alle regole previgenti.
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