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FISCO

Errori contabili rilevanti solo se il bilancio è revisionato

Il requisito della revisione legale deve riguardare l’esercizio in cui l’errore viene corretto

/ Silvia LATORRACA

Giovedì, 6 agosto 2026

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Con la circolare n. 20, pubblicata ieri, 5 agosto 2026, Assonime ha analizzato la disciplina fiscale della correzione degli errori contabili che trova applicazione, a decorrere dalle correzioni rilevate a partire dai bilanci 2025, per effetto delle disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2025 (c.d. “DLgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale”).
La circolare è oltremodo copiosa, a dimostrazione della complessità della materia e della numerosità degli aspetti ancora da approfondire.

Assonime si sofferma, tra l’altro, sull’ambito soggettivo di applicazione della c.d. “procedura semplificata di correzione”, che determina il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.
A tal riguardo, si ricorda che l’art. 83 comma 1-ter del TUIR (come inserito dal DLgs. 192/2025) fa riferimento ai “soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti”.
In questo modo, è stato definitivamente chiarito che non rientrano nell’ambito applicativo della norma, per difetto del requisito soggettivo, le imprese che, invece, revisionano solo volontariamente il proprio bilancio.

Ad avviso dell’Associazione, peraltro, sul punto dovrebbe rimanere comunque valido il chiarimento fornito (ancorché in riferimento al regime previgente) dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 63/2025, secondo cui condizione necessaria per applicare la procedura semplificata è la sussistenza del requisito della revisione legale nell’esercizio in cui l’errore contabile viene corretto e non anche nell’esercizio in cui l’errore è stato commesso.

Assonime evidenzia, poi, che la norma non contiene indicazioni in merito all’esito dell’attività di revisione. Tuttavia, la disciplina in esame non dovrebbe trovare applicazione laddove il revisore, nell’esprimere il giudizio a conclusione della verifica del bilancio, eccepisse una non corretta applicazione, da parte dell’impresa, della disciplina della correzione degli errori contabili e, in particolare, un’errata qualificazione dell’errore commesso come non rilevante.

Sotto altro profilo, si ricorda che, come chiarito dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2025, in considerazione dell’inserimento della disciplina nell’art. 83 comma 1-ter del TUIR, la rilevanza fiscale delle poste correttive non risulta circoscritta ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata.
L’Associazione evidenzia, al riguardo, che sono, conseguentemente, attratte nella disciplina in esame anche le micro imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata e che, dunque, determinano il reddito sulla base dell’impostazione giuridico-formale (c.d. derivazione semplice), ma, in conseguenza del requisito della revisione legale dei conti, si tratta di fattispecie residuali, quali, per esempio, le micro imprese che controllano società obbligate alla revisione dei conti in quanto tenute alla redazione del bilancio consolidato.

La circolare evidenzia, inoltre, come la disciplina sia destinata a operare, sussistendo gli altri requisiti, anche per gli enti non commerciali esercenti attività di natura commerciale sottoposti a forme di vigilanza o controllo legale dei conti. Tale chiarimento, invero, è riportato nella Relazione illustrativa al DLgs. 192/2025 soltanto in riferimento alla disciplina IRAP, il cui dettato normativo, tuttavia, per quanto riguarda l’ambito soggettivo, è identico a quello previsto ai fini delle imposte sui redditi.

Secondo Assonime, poi, ricorrendo le altre condizioni, la procedura semplificata di correzione dovrebbe poter trovare applicazione anche per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (SO), quantomeno quando l’errore contabile commesso dalla SO e la correzione trovino corrispondenza anche nel bilancio (sottoposto obbligatoriamente a revisione legale dei conti) della casa madre.

Da ultimo, Assonime si sofferma sui soggetti esteri, fiscalmente residenti in Italia, che redigono il bilancio in base ai principi contabili vigenti nella propria giurisdizione legale.
Ove, in base alla normativa estera, per la redazione del bilancio questi soggetti adottino i principi contabili IAS/IFRS oppure i principi contabili locali, non dovrebbero esserci dubbi sull’applicabilità della disciplina in esame, sempre, ovviamente, sussistendo le altre condizioni poste dalla normativa (inclusa la revisione obbligatoria).
Nell’ipotesi, invece, in cui i soggetti esteri predispongano il bilancio adottando principi contabili “ibridi” e predispongano un rendiconto “integrativo” IAS/IFRS su cui determinano il reddito (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 220/2025), pur nella complessità del caso, secondo l’Associazione, la correzione contabile dovrebbe poter comunque essere assoggettata alla disciplina in commento, quantomeno per gli errori commessi nel bilancio relativamente a scritture non oggetto di rettifica nel rendiconto integrativo.

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