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IL CASO DEL GIORNO

Esigenza di certezza giuridica per la disciplina decadenziale nelle fattispecie interpositorie

/ Federico ANDREOZZI

Giovedì, 27 agosto 2026

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L’art. 32 comma 4 lett. d) della L. 183/2010 estende il regime decadenziale previsto dall’art. 6 della L. 604/66 alle ipotesi in cui il lavoratore chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare formale del contratto. La disposizione, applicabile ai fenomeni interpositori, pone tuttavia il problema dell’individuazione del dies a quo del termine decadenziale, soprattutto quando manchi un atto datoriale espressamente diretto a negare la titolarità del rapporto.

Sul punto è intervenuta, da ultimo, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22650/2026, che ha confermato un orientamento ormai consolidato. La vicenda riguardava un lavoratore formalmente dipendente di una cooperativa dal 1994, il quale aveva dedotto di aver sempre prestato la propria attività in favore di un’altra società, indicata quale effettiva beneficiaria delle prestazioni, chiedendo di accertare l’illiceità dell’appalto e, per l’effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice sin dal 1994.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano accolto la domanda. In particolare, il giudice di secondo grado aveva escluso l’applicabilità della decadenza prevista dall’art. 32 della L. 183/2010, rilevando l’assenza di un provvedimento scritto, o di un atto equipollente, dal quale risultasse la negazione della titolarità del rapporto da parte della società utilizzatrice. Quest’ultima non aveva infatti dimostrato l’esistenza di una comunicazione idonea a far decorrere il termine decadenziale. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte territoriale per aver ritenuto necessario, ai fini della decorrenza della decadenza, un atto scritto proveniente dal soggetto rispetto al quale si chiedeva l’accertamento della titolarità del rapporto. La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito.

La pronuncia si inserisce nel solco di precedenti consolidati. La Corte ha infatti più volte affermato che, nelle ipotesi di richiesta di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro ormai cessato nei confronti di un soggetto diverso dal titolare formale del contratto, la decadenza di cui all’art. 32 comma 4 lett. d) della L. 183/2010 non può operare in assenza di un provvedimento scritto, di un atto equipollente o di un fatto tipizzato idoneo a negare la titolarità del rapporto (Cass. n. 24437/2022).

La questione era stata altresì evidenziata dall’ordinanza n. 36944/2022, che aveva sottolineato come, nell’ipotesi prevista dalla lett. d) dell’art. 32, non fosse agevole individuare il dies a quo, in assenza, di regola, di un provvedimento datoriale da impugnare. In tale sede la Corte aveva rilevato come tale lacuna fosse stata espressamente colmata, per la somministrazione di lavoro, dall’art. 39 del DLgs. 81/2015, secondo cui, quando il lavoratore chieda la costituzione del rapporto con l’utilizzatore ai sensi dell’art. 38 comma 2, il termine decorre dalla data di cessazione dell’attività presso l’utilizzatore. Per le altre fattispecie interpositorie, quali distacco e appalto, il dies a quo deve essere invece individuato nel momento in cui intervenga un atto o provvedimento scritto dal quale possa desumersi la cessazione della dissociazione tra il soggetto che riceve le utilità della prestazione e il formale datore di lavoro. Solo da tale momento il lavoratore è posto in condizione di conoscere la definitiva contestazione della titolarità del rapporto e di esercitare consapevolmente il proprio diritto di azione.

A venire in rilievo è poi la pronuncia n. 6266/2024, con cui la Cassazione ha affrontato il tema del rapporto tra la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento – intimato dal datore di lavoro formale – e quella del termine per ottenere la costituzione del rapporto nei confronti dell’utilizzatore. Se l’appaltatore, quale datore di lavoro formale, licenzia il lavoratore, l’impugnazione del licenziamento è soggetta al regime decadenziale dell’art. 6 della L. 604/66. Diversamente, l’azione volta alla costituzione del rapporto nei confronti dell’appaltante, fondata sull’illiceità dell’appalto e sull’interposizione fittizia, non è soggetta a decadenza per effetto del solo licenziamento. Il licenziamento intimato dal datore formale, infatti, non è imputabile all’utilizzatore ai fini della decorrenza del termine: nei confronti di quest’ultimo, la decadenza potrà operare soltanto in presenza di un autonomo atto scritto di contestazione della titolarità del rapporto.

In conclusione, l’ordinanza n. 22650/2026 conferma una lettura della disciplina decadenziale orientata all’esigenza di certezza giuridica, ma al tempo stesso rispettosa del diritto di azione del lavoratore: in assenza di un atto o un provvedimento scritto da cui possa evincersi la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro, non decorre il termine decadenziale previsto dall’art. 32 comma 4 lett. d) della L. 183/2010 (cfr. anche Cass. n. 11901/2024).

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