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LAVORO & PREVIDENZA

Senza atto scritto, niente decadenza per l’azione giudiziaria nell’appalto non genuino

A tali fini occorre l’adozione da parte dell’utilizzatore di un atto scritto con cui venga negata la titolarità del rapporto di lavoro

/ Giada GIANOLA

Sabato, 9 marzo 2024

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Nel contesto di un appalto non genuino, l’impugnazione del licenziamento intimato dall’appaltatore/datore di lavoro formale è soggetta al regime di decadenza di cui all’art. 6 della L. 604/66 (come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010) solo verso il soggetto che lo ha adottato, mentre l’azione nei confronti dell’appaltante/utilizzatore diretta alla costituzione di un rapporto di lavoro per interposizione fittizia di manodopera non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6266 pubblicata ieri, 8 marzo 2024, in accoglimento del ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza di secondo grado con cui era stata dichiarata la decadenza dalla proposizione delle domande di costituzione di

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