Senza atto scritto, niente decadenza per l’azione giudiziaria nell’appalto non genuino
A tali fini occorre l’adozione da parte dell’utilizzatore di un atto scritto con cui venga negata la titolarità del rapporto di lavoro
Nel contesto di un appalto non genuino, l’impugnazione del licenziamento intimato dall’appaltatore/datore di lavoro formale è soggetta al regime di decadenza di cui all’art. 6 della L. 604/66 (come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010) solo verso il soggetto che lo ha adottato, mentre l’azione nei confronti dell’appaltante/utilizzatore diretta alla costituzione di un rapporto di lavoro per interposizione fittizia di manodopera non è soggetta ad alcun termine di decadenza.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6266 pubblicata ieri, 8 marzo 2024, in accoglimento del ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza di secondo grado con cui era stata dichiarata la decadenza dalla proposizione delle domande di costituzione di
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