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Lunedì, 7 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Accordi sindacali ante trasferimento d’azienda al vaglio della Cassazione

Verranno esaminati i limiti alle modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro concordate prima della cessione

/ Federico ANDREOZZI

Lunedì, 7 settembre 2026

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Con l’ordinanza interlocutoria n. 23445/2026, la Cassazione ha rimesso alla pubblica udienza una controversia che pone il problema dei rapporti tra gli accordi sindacali conclusi nell’ambito di una procedura di riduzione del personale e le garanzie previste dall’art. 2112 c.c.

La vicenda originava dalla situazione di crisi di un istituto bancario che, nell’aprile 2012, aveva stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991 n. 223, finalizzato a salvaguardare i livelli occupazionali. Mediante l’intesa, le parti avevano previsto, da un lato, una rimodulazione al ribasso dell’inquadramento contrattuale e della retribuzione di tutto il personale e, dall’altro, il trasferimento, circa due mesi dopo, a un altro istituto di credito del personale assegnato ad alcuni sportelli, unitamente alle attività e passività aziendali riferibili ai relativi rami.

In forza dell’accordo, quindi, due dipendenti erano transitati alle dipendenze della cessionaria, mantenendo l’inquadramento risultante dalla precedente rimodulazione. A una terza lavoratrice, non addetta agli sportelli oggetto di cessione, era stata invece proposta un’assunzione ex novo, anch’essa alle condizioni definite – al ribasso – dall’accordo sindacale.

La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le domande dei lavoratori, i quali, pertanto, avevano presentato ricorso in Cassazione.
Questi ultimi evidenziavano in primo luogo la distinzione tra l’accordo trilatero contemplato dall’art. 47 della L. 29 dicembre 1990 n. 428, che disciplina la procedura di informazione e consultazione sindacale in caso di cessione d’azienda e coinvolge il cedente, il cessionario e le organizzazioni sindacali, e quello bilaterale di cui all’art. 4 della L. 223/91, che ha invece ad oggetto la procedura per il licenziamento collettivo per riduzione del personale e coinvolge esclusivamente il datore e le organizzazioni sindacali.

Ciò premesso, i ricorrenti rilevavano come l’originaria datrice di lavoro fosse giunta al trasferimento di ramo d’azienda con le modifiche peggiorative del trattamento dei lavoratori già realizzate in anticipo, nell’ambito di un accordo che l’art. 4 comma 11 della L. 223/91 consente ai fini della conservazione dell’occupazione “presso lo stesso” datore di lavoro. In tal modo, la cedente, utilizzando in maniera anomala tale accordo, previsto per favorire la continuazione dei rapporti di lavoro con l’originario datore, avrebbe consentito al futuro cessionario di ricevere, dopo un breve intervallo di tempo, rapporti di lavoro con condizioni peggiorative già applicate, eludendo in tal modo le garanzie di cui all’art. 2112 c.c. Pertanto, i lavoratori invocavano la nullità degli strumenti utilizzati per aggirare le norme di legge e rivendicavano il diritto al mantenimento, presso la cessionaria, delle stesse condizioni caratterizzanti il rapporto di lavoro con la cedente, chiedendo altresì il pagamento degli arretrati, a decorrere dalla cessione.

Il ricorso pone inoltre una seconda questione relativa ai limiti dell’art. 4 comma 11 della L. 223/91. Uno dei lavoratori, originariamente inquadrato come quadro di secondo livello, era stato reinquadrato nella qualifica inferiore di quadro di primo livello pur continuando, secondo quanto affermato, a svolgere le medesime mansioni. Ad avviso dei ricorrenti, la disposizione consente di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori per salvaguardarne l’occupazione e, conseguentemente, di attribuirgli una qualifica inferiore, ma non permette di ridurre qualifica e retribuzione qualora le mansioni concretamente esercitate rimangano invariate.

Investita della vicenda, la Cassazione rileva come la questione imponga di definire l’esatta portata dell’accordo trilatero previsto dall’art. 47 della L. 428/90 e di quello bilaterale disciplinato dall’art. 4 della L. 223/91, nonché le possibili interazioni tra tali strumenti, l’art. 2112 c.c. e l’istituto della frode alla legge. Ciò, sotto il profilo della legittimità di una deroga all’art. 2112 c.c., attuata secondo modalità diverse da quelle prescritte dal menzionato art. 47. In ragione della rilevanza della questione sollevata, la Corte rinvia quindi la controversia alla trattazione in pubblica udienza.

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