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FISCO

Sulla responsabilità solidale del socio di srl o spa ristrette uffici in ordine sparso

Alcuni notificano l’intimazione, altri la nota di presa in carico o la cartella di pagamento

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 7 settembre 2026

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Ora la c.d. presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale trova una disciplina a livello legislativo (art. 23 del DLgs. 148/2026).

Come specificato nella Relazione illustrativa al DLgs. 148/2026, il reddito imputato al socio ha natura di reddito finanziario pertanto, laddove la legge lo preveda, la tassazione avviene mediante ritenuta a titolo di imposta in capo alla società.

I dividendi erogati a persone fisiche non imprenditori sono infatti soggetti a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27 del DPR 600/73).
Il socio è responsabile ma in via solidale ai sensi dell’art. 35 del DPR 602/73, secondo cui “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”.

L’applicabilità dell’art. 35 del DPR 602/73 al caso in esame ha trovato recente conferma in sede di legittimità (Cass. 15 giugno 2026 n. 19823).
Esaminando la giurisprudenza di merito pronunciatasi sul tema, emerge una notevole incertezza relativamente alle modalità della c.d. chiamata in solido del socio. Infatti, si è sostenuta:
- l’illegittimità della prassi consistente nel notificare al socio lo schema di atto, alla sola società l’accertamento esecutivo e, infine, al socio la nota di presa in carico delle somme ex art. 29 del DL 78/2010 (C.G.T. I Modena 18 marzo 2026 n. 107/2/26);
- la legittimità della notifica, al socio, dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73, successiva all’accertamento esecutivo notificato alla società (C.G.T. I Salerno 16 giugno 2023 n. 1949/5/23) e, in ottica esattamente opposta, l’illegittimità della notifica, al socio, della comunicazione ipotecaria di cui all’art. 77 del DPR 602/73, sempre successiva all’accertamento esecutivo notificato alla società (C.G.T. II Lombardia 19 dicembre 2025 n. 2884/14/2);
- addirittura, l’illegittimità della notifica al socio dell’accertamento esecutivo, considerato che l’art. 35 del DPR 602/73 si riferisce alla fase di riscossione (C.G.T. I Matera 20 marzo 2026 n. 83/1/26).

Per completare il quadro, analizzando alcuni responsi si nota che la responsabilità del socio è stata fatta valere mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento (C.G.T. I Verona 25 giugno 2026 n. 234/2/26, C.G.T. I Bergamo 20 maggio 2026 n. 255/1/26).

L’accertamento sull’omessa esecuzione della ritenuta (che è in sostanza una rettifica del modello 770) è esecutivo ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010, riguardando imposte sui redditi.
Le Sezioni Unite avevano chiaramente affermato quanto segue: “L’assetto così delineato trova conferma in caso d’impugnazione dell’accertamento esecutivo (c.d. atto impoesattivo) dinanzi richiamato, che realizza l’accorpamento in un solo atto delle funzioni di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto. Eliminata l’iscrizione a ruolo, non v’è più necessità di notificare la cartella di pagamento. Sicché il coobbligato deve ricevere la notificazione dell’accertamento esecutivo, e non può che impugnarlo dinanzi al giudice tributario” (Cass. SS.UU. 16 dicembre 2020 n. 28709, § 15).

Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate notifica l’accertamento esecutivo sul modello 770 alla società, questo va notificato al socio, come stanno facendo alcune Direzioni provinciali (vuoi “direttamente”, vuoi “per conoscenza”).
Quando il socio riceve l’accertamento esecutivo da cui, verosimilmente, egli compare come obbligato solidale, lo deve impugnare onde poter censurare il merito della pretesa. A nostro avviso, se viene azionata la solidarietà il socio deve tendenzialmente essere messo nella condizione di potersi difendere a tutto campo (copiosa è la giurisprudenza sulla possibilità, per l’obbligato solidale, di difendersi nel merito quando viene raggiunto dalla cartella di pagamento, Cass. 17 novembre 2021 n. 35007, Cass. 21 marzo 2023 n. 8064, Cass. 25 febbraio 2026 n. 4265).

Il socio può valutare di non impugnare, considerato che ai sensi dell’art. 1306 del codice civile il giudicato favorevole alla società farà stato nei suoi confronti.

La strada corretta è l'accertamento esecutivo

L’utilizzo dell’accertamento esecutivo è imposto dall’art. 29 del DL 79/2010 per le imposte sui redditi incluse le ritenute (si veda la nota Agenzia Entrate 30 settembre 2011 n. 2011/141776).

Non si riesce a comprendere come possa il socio essere raggiunto dalla cartella di pagamento.
Al di là della materiale possibilità, a livello di sistema, di formare un ruolo dopo un accertamento esecutivo (sia pure notificato all’obbligato principale) se la riscossione deve avvenire a mezzo di accertamento esecutivo, tale accertamento esecutivo non può subire una metamorfosi e trasformarsi in ruolo laddove ci sia un obbligato solidale.
La cartella di pagamento va annullata per una ragione a monte: la violazione dell’art. 29 del DL 78/2010.

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