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IMPRESA

La relazione con il coniuge dell’altro socio non è causa di esclusione dalla sas

Niente divieto di concorrenza per l’accomandante se non è previsto nei patti sociali

/ Monica VALINOTTI

Lunedì, 7 settembre 2026

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In una sentenza del 13 maggio 2025, il Tribunale di Milano ha affrontato diverse questioni nell’ambito del litigioso rapporto tra i due soci (accomandante e accomandatario) di una sas.
La controversia traeva origine dal tentativo, da parte del socio accomandatario, di escludere dalla società il socio accomandante, accusato:
- di avere instaurato una relazione adulterina con sua moglie;
- di non aver più collaborato, da un certo momento in poi, all’attività esercitata dalla società (gestione di un minimarket);
- di aver esercitato attività in concorrenza con la società, lavorando come dipendente in un altro minimarket della stessa zona.

Per parte sua, il convenuto contestava gli addebiti e, in via riconvenzionale, domandava la corresponsione di utili della società asseritamente maturati.
Il Tribunale rigetta tutte le domande, fornendo interessanti precisazioni in ordine ai presupposti di esclusione del socio dalla società di persone, ai doveri del medesimo, al divieto di concorrenza e alle modalità di quantificazione degli utili spettanti al socio accomandante in presenza di perdite.

Quanto al primo tema, dopo aver ribadito che, in caso di società composta di due soli soci, l’esclusione di uno di essi deve essere pronunciata dal Tribunale ex art. 2287 comma 3 c.c., la sentenza evidenzia, preliminarmente, come le cause di esclusione dalla società di persone siano specificamente tipizzate dalla legge e riferibili alle seguenti categorie:
- inadempimenti gravi alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- eventi che determinino la sopravvenuta incapacità di agire del socio;
- eventi relativi ai conferimenti.

I giudici milanesi rilevano, quindi, che, quand’anche provata, la relazione tra uno dei soci e il coniuge dell’altro socio non rientra in alcuna delle categorie sopra individuate; a maggior ragione in considerazione del fatto che, nel caso di specie, i patti sociali non prevedevano a carico dei soci alcun generico dovere di lealtà e fedeltà nei rapporti personali.

Neppure il fatto che il socio accomandante avesse cessato di prestare la propria attività lavorativa a favore della società può costituire una legittima causa di esclusione dalla medesima.
Tale conclusione si fonda, in primo luogo, sulla considerazione che la legge non impone ai soci di collaborare all’attività della società.
Se così fosse, infatti, tutti i soci sarebbero tenuti a conferire in società anche la propria opera, mentre essa costituisce solo uno dei possibili contenuti del conferimento. Inoltre, non tutti i soci devono partecipare all’amministrazione della società, anzi, nel caso della sas, l’amministrazione della società è espressamente esclusa con riguardo ai soci accomandanti.

In secondo luogo, i patti sociali non prevedevano alcun obbligo di collaborazione dei soci nell’attività sociale, consentendo quindi di escludere una grave violazione dello statuto tale da giustificare l’esclusione del socio.
Per quanto attiene al divieto di concorrenza, la sentenza in commento evidenzia come esso sia previsto dalla legge solo per i soci della snc e per i soci accomandatari della sas, mentre il disposto dell’art. 2301 c.c. non si applica ai soci accomandanti, pur essendo possibile che venga loro imposto per il tramite di un’apposita previsione del contratto sociale. Ad ogni modo, nel caso di specie, non solo non esisteva alcun divieto di concorrenza imposto all’accomandante dal contratto sociale, ma il socio accomandatario doveva anche ritenersi pienamente informato dell’attività concorrente svolta dal medesimo già anteriormente alla costituzione della società, circostanza che faceva presumere il suo consenso ai sensi dell’art. 2301 comma 2 c.c.

Il Tribunale di Milano rigetta, infine, anche la domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto il pagamento di utili.
Premesso che, nelle società di persone, il socio ha diritto di percepire la propria parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto e che utili e perdite devono essere ripartiti come determinato dal contratto sociale o, in mancanza, in misura proporzionale ai conferimenti (art. 2263 c.c.), si è escluso il diritto del socio accomandante alla percezione degli utili, integralmente assorbiti e superati delle rilevanti perdite di esercizio della società, che andavano ripartite secondo tali criteri.

La sentenza si discosta dalle conclusioni raggiunte dal CTU, il quale aveva invece riconosciuto un utile al socio accomandante, imputando al medesimo le perdite entro i limiti del conferimento eseguito e attribuendo la restante parte al socio accomandatario.
Si evidenzia, infatti, l’erroneità di tale ragionamento, in quanto la responsabilità limitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali riguarda i rapporti tra il medesimo e i creditori sociali, mentre la ripartizione delle perdite riguarda il rapporto tra socio e società, e deve essere effettuata in conformità ai criteri legali e statutari sopra riportati.

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