Disciplina delle perdite su crediti aggiornata al Codice della crisi
Nel nuovo TUIR i riferimenti alla legge fallimentare sono stati sostituiti con le disposizioni vigenti
L’art. 110 comma 9 del DLgs. 117/2026, che dal 2027 sostituirà l’attuale TUIR (vale a dire, il DPR 917/86, applicabile fino al 31 dicembre 2026), amplia agli istituti regolati dal DLgs. 14/2019 la disciplina delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali.
Viene così “indirettamente” attuato quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale i relativi DLgs. attuativi dovevano estendere a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 le disposizioni previste dagli artt. 88 comma 4-ter e 101 comma 5 dell’attuale TUIR.
Come già osservato su Eutekne.info (si veda “Perdite su crediti da Codice della crisi in attesa di certezze” del 6 luglio 2026), infatti, nel DPR da ultimo citato la delega fiscale è stata attuata soltanto dal lato del debitore (si veda “Sopravvenienze attive da esdebitamento detassate anche nel Codice della crisi” del 13 dicembre 2025).
Riguardo alle perdite su crediti, invece, l’applicazione delle regole di deducibilità previste dall’art. 101 comma 5 del TUIR appare certa soltanto con riferimento alla liquidazione giudiziale e alla composizione negoziata della crisi.
Riguardo al primo istituto, infatti, l’art. 349 comma 1 del DLgs. 14/2019 dispone che, nelle disposizioni normative vigenti, i termini “fallimento”, “procedura fallimentare”, “fallito”, nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.
Per quanto sopra, la liquidazione giudiziale può già ritenersi compresa tra le procedure concorsuali che consentono la deducibilità “in ogni caso” della perdita su eventuali crediti vantati verso i debitori ad esso sottoposti dalla data della relativa sentenza dichiarativa. Pertanto, a partire da tale momento, la perdita è comunque deducibile senza la necessità di fornire la dimostrazione degli elementi certi e precisi.
La perdita è, inoltre, deducibile “in ogni caso” se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti alla stessa liquidazione giudiziale, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Per quanto riguarda la composizione negoziata, se essa è conclusa tramite contratto o accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) del DLgs. 14/2019 o accordo di ristrutturazione di cui all’art. 23 comma 2 lett. b) dello stesso DLgs. 14/2019, si applicano le misure di favore previste in materia di perdite su crediti e sopravvenienze attive da esdebitamento (art. 25-bis comma 5 del DLgs. 14/2019).
Pertanto, le perdite derivanti dal mancato incasso di un credito nell’ambito della composizione negoziata sono deducibili in ogni caso (ex art. 101 comma 5 del TUIR), senza la necessità di fornire la prova degli elementi certi e precisi (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2026, § 3.8), dalla pubblicazione nel Registro delle imprese:
- del contratto o dell’accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) del DLgs. 14/2019;
- oppure dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 23 comma 2 lett. b) dello stesso DLgs. 14/2019.
Il “nuovo” TUIR (come detto, DLgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027) supera la questione, dal momento che, in base al citato art. 110 comma 9, le perdite su crediti sono deducibili “in ogni caso” se il debitore, in alternativa:
- è assoggettato a procedure concorsuali;
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 57 del DLgs. 14/2019;
- ha concluso accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell’art. 56 del citato DLgs. 14/2019;
- è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Viene poi confermato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.
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