Perentorio il termine di quaranta giorni per opporsi alla pretesa contributiva
È diretto a rendere non più contestabile il credito, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentirne una rapida riscossione
Con l’ordinanza n. 25694 del 22 settembre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una controversia riguardante l’irretrattabilità di una pretesa oggetto di avviso di addebito notificato e non opposto tempestivamente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva dichiarato, nei confronti di una lavoratrice, non dovute in favore dell’INPS le somme per i contributi IVS per gli anni 2015/2016, contestate con avviso di addebito notificato il 14 giugno 2016.
In particolare, i giudici di seconde cure avevano ritenuto rilevante, in sede di opposizione a provvedimento di fermo amministrativo – basato su un avviso di addebito ritualmente notificato e non opposto – il giudicato esterno formatosi per effetto della sentenza, emessa dalla stessa Corte d’Appello, con cui era stata dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione della lavoratrice alla gestione commercianti dall’anno 2005.
L’INPS aveva quindi presentato ricorso in Cassazione che, investita della vicenda, ne ha accolto le doglianze.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, spiega la Suprema Corte, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva di cui all’art. 24 del DLgs. 46/99, fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio in quanto diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentirne una rapida riscossione.
Nel caso di specie, evidenziano i giudici di legittimità, non era stata presentata tempestiva opposizione avverso l’avviso di addebito, atto presupposto del fermo amministrativo, oggetto del giudizio, notificato, peraltro, quando il precedente giudicato non si era ancora formato. Doveva pertanto ritenersi la sopravvenuta incontestabilità della pretesa contributiva dell’INPS, con conseguente preclusione dell’esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio.
Nel dettaglio, già con sentenza del 2015, confermata dal giudice d’appello nel 2017, era stata dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione della lavoratrice alla gestione commercianti, con conseguente condanna dell’INPS alla relativa cancellazione a far data dal 2005. Nelle more, nel giugno 2016, veniva notificato l’avviso di addebito inerente ai contributi IVS per gli anni 2015/2016 e la lavoratrice non aveva proposto tempestiva opposizione.
A fronte di ciò, concludono i giudici di legittimità, non può che ritenersi erronea la decisione impugnata, nella misura in cui ha ritenuto che il giudicato esterno producesse effetti su una pretesa creditoria ormai incontrovertibile e inopponibile.
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