Assegno straordinario anche con contribuzione all’ex Fondo speciale telefonici
Dall’INPS le indicazioni sull’accesso dei lavoratori alla misura prevista dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni
Con la circolare n. 101 di ieri, 23 settembre 2026, integrando la circ. n. 144/2025, l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’accesso, da parte dei lavoratori con contribuzione accreditata nel soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (ex Fondo speciale telefonici), all’assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con il DM 4 agosto 2023.
In particolare, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerato che l’assegno straordinario è rivolto specificamente ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni, che in generale risulta destinatario della normativa previgente alla soppressione dell’ex Fondo speciale telefonici, per garantire un trattamento omogeneo a tutti i lavoratori del settore, tra i destinatari dell’assegno straordinario sono ricompresi anche i lavoratori con contribuzione accreditata all’ex Fondo speciale telefonici.
Coloro che continuano a essere iscritti all’ex Fondo speciale telefonici possono accedere all’assegno straordinario finalizzato all’accesso alla pensione a carico del Fondo, a condizione che il diritto a pensione risulti perfezionato sulla base della sola contribuzione accreditata nel Fondo medesimo. Se si intendano valorizzare anche periodi contributivi accreditati presso altre gestioni previdenziali, inclusi eventuali periodi contributivi accreditati nel FPLD, l’interessato deve avvalersi degli ordinari istituti di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
La domanda di assegno straordinario del Fondo di solidarietà deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica attraverso il “Portale prestazioni esodo”, il quale deve preventivamente compilare e sottoscrivere il modello cartaceo (“AP160”).
Nel dettaglio, se il lavoratore, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sia destinatario delle norme pensionistiche dell’ex Fondo speciale telefonici, il datore di lavoro deve indicare nella domanda:
- Tipologia “AGO” nell’ipotesi in cui l’assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico del FPLD e l’interessato intenda trasferire in tale gestione la contribuzione maturata nell’ex Fondo speciale telefonici, avvalendosi della ricongiunzione ai sensi dell’art. 1 della L. 29/1979 o della costituzione della posizione assicurativa di cui all’art. 12 comma 12-novies del DL 78/2010;
- Tipologia “Fondo Speciale” nell’ipotesi in cui l’assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico dell’ex Fondo speciale telefonici e l’interessato non intenda avvalersi degli istituti di trasferimento della contribuzione verso il FPLD.
Vengono infine fornite le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens per gli iscritti all’ex Fondo speciale telefonici.
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