Imprese di turismo e ristorazione di Conflavoro con minimi retributivi aggiornati
Definite anche le causali «contrattuali» che nel contratto a termine consentono il superamento dei 12 mesi di durata
Con Accordo sottoscritto lo scorso 22 settembre, Conflavoro-PMI in rappresentanza datoriale e Confsal in rappresentanza dei lavoratori hanno proceduto all’integrazione e all’aggiornamento del CCNL 18 giugno 2024 (codice CNEL H05Z) applicabile al personale delle imprese del turismo pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi, valido dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2027. La nuova disciplina che ne deriva entrerà in vigore il 1° ottobre prossimo.
Sul piano economico, le Parti hanno sostanzialmente confermato gli incrementi retributivi già previsti dal CCNL del 2024 con decorrenza 1° giugno 2027, introducendo tuttavia una nuova decorrenza retributiva, fissata al 1° dicembre 2027, valida solo per i lavoratori del comparto pubblici esercizi, ristorazione e turismo (tabella A) e per quelli dei pubblici esercizi e stabilimenti balneari minori (tabella B).
Nel rinviare alle tabelle in calce all’Accordo per l’individuazione dei nuovi valori applicabili all’intera scala classificatoria, segnaliamo che per i primi (pubblici esercizi, ristorazione e turismo) l’incremento spettante dal prossimo mese di dicembre è compreso tra i 66,15 euro del livello QA e i 31,35 euro del livello 7, mentre per i secondi (pubblici esercizi e stabilimenti balneari minori) è compreso tra i 65,65 euro del livello QA e i 29,40 euro del livello 7.
Con riferimento ai valori spettanti da giugno, si segnala solo una minima novità relativamente ai pubblici esercizi e stabilimenti balneari minori (tabella B), con il minimo spettante al livello QB ora pari a 2.311,50 euro (a fronte dei precedenti 2.310,55).
Sul versante normativo, con riferimento al lavoro a tempo determinato, le Parti hanno individuato le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano: l’assunzione di lavoratori per svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra i 7 giorni precedenti e i 7 giorni successivi la fiera; le attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato; l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età e la sostituzione di lavoratori assenti.
Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell’Accordo.
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