Nelle imprese odontotecniche artigiane aderenti a Conflavoro nuovi minimi da novembre 2026
L’Accordo del 22 settembre, siglato dall’associazione datoriale Conflavoro-PMI e dalla rappresentanza dei lavoratori Confsal, integra e aggiorna con decorrenza dal prossimo 1° ottobre il CCNL 10 gennaio 2024 (codice CNEL C049) applicabile al personale dipendente delle imprese artigiane dei settori metalmeccanico e dell’installazione di impianti, orafo e argentiero, odontotecnico e del restauro artistico e dei beni culturali, valido nel triennio 2024-2026.
Due le novità di carattere economico introdotte dalle Parti.
La prima riguarda le sole imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico e si riferisce nello specifico alla retribuzione minima spettante ai lavoratori inquadrati nel livello 1, che dal 1° novembre 2026 sarà pari a 2.185 euro, in luogo dei 1.977 euro già previsti dall’Accordo 20 dicembre 2024. Invariati gli importi delle retribuzioni previste a decorrere da novembre prossimo sia per gli altri livelli del settore odontotecnico, sia per i settori metalmeccanico e dell’installazione di impianti, orafo e argentiero, del restauro artistico e dei beni culturali.
L’altra novità riguarda l’indennità di funzione riservata ai lavoratori con qualifica di quadro (livello 1), il cui importo, si deve ritenere già dal mese di ottobre, aumenta da 50 a 70 euro mensili sia nel settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti, sia in quelli orafo e argentiero e odontotecnico.
In ambito normativo l’Accordo ha previsto le causali aggiuntive (c.d. “contrattuali”) che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva contenuta nell’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano l’apposizione al contratto lavoro a tempo determinato di un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi (ma non superiore a 24). A titolo meramente esemplificativo, si tratta di: esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari; assunzione di lavoratori di età superiore ai 50 anni; sostituzione di lavoratori assenti.
Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell’Accordo.
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