Dazio temporaneo e tassa di gestione europea in chiaro nella Guida della Commissione Ue
È stata pubblicata ieri, 7 ottobre, la Guida della Commissione europea che prende in esame sia il dazio doganale temporaneo di 3 euro sulle spedizioni di modico valore, introdotto dal Reg. Ue 382/2026, sia la tassa di gestione europea (Union handling fee) per i beni oggetto di vendite a distanza. Quest’ultima misura è prevista dall’art. 20 del nuovo Codice Doganale dell’Ue e dovrebbe applicarsi a partire dal prossimo 1° novembre.
In particolare, la Guida fornisce chiarimenti sull’ambito applicativo delle due misure, ed esamina:
- il concetto di “vendita a distanza”;
- gli obblighi dichiarativi;
- i soggetti responsabili del pagamento;
- il trattamento IVA.
Viene evidenziato, fra l’altro, che, a differenza del dazio di 3 euro, la cui applicazione è prevista per un periodo di tempo limitato (dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028) e che è riferito alle spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro, la tassa di gestione non ha carattere temporaneo e si applica anche alle spedizioni derivanti da vendite a distanza con valore superiore alla suddetta soglia.
Si rileva, inoltre, che sempre a partire dal 1° novembre, per le vendite a distanza relative a spedizioni di valore non superiore a 150 euro, dovranno essere indicati i c.d. “identificativi di prodotto”, ossia informazioni riferite a commercianti e produttori che dovrebbero facilitare i controlli garantendo un’applicazione più incisiva dei divieti e delle restrizioni sul commercio elettronico. In pratica, i nuovi requisiti dovrebbero consentire alle autorità doganali di acquisire informazioni sulla catena di approvvigionamento, agevolando l’individuazione delle merci non conformi.
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