Per l’invio di pratiche al RUNTS è sufficiente l’identità digitale
Con una notizia pubblicata ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che a partire dal 15 ottobre gli enti del Terzo settore possono inoltrare le pratiche al RUNTS senza necessità di sottoscriverle digitalmente; a tal fine, è tuttavia necessario autenticarsi sulla piattaforma del RUNTS tramite SPID, CIE o CNS.
La nuova modalità di presentazione riguarda tutte le tipologie di pratiche, salvo quelle:
- presentate dal notaio ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 del DLgs. 117/2017;
- per le quali è stata conferita una delega alla “Compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante”.
Il Ministero chiarisce che per queste ultime il delegato, una volta compilata la pratica, dovrà continuare a inviare la distinta al delegante affinché questi la sottoscriva digitalmente; il delegato dovrà successivamente caricare il citato documento nella piattaforma del RUNTS e inviare la relativa pratica.
La novità fa seguito alla pubblicazione del decreto direttoriale 8 ottobre 2026 n. 249, con cui sono stati aggiornati gli allegati tecnici A e B al DM 15 settembre 2020 n. 106; la nuova versione dell’allegato A prevede, infatti, che l’accesso al portale del RUNTS consente agli enti del Terzo settore l’invio delle pratiche in sessione autenticata tramite gli strumenti di identità digitale (SPID, CIE e CNS), “ad eccezione dei casi in cui la stessa sia presentata dal notaio o nel caso di delega alla sola compilazione e invio dell’istanza con potere di firma in capo al delegante”.
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