Sul cumulo di redditi da lavoro e pensione Quota 100 la Cassazione cambia orientamento
La violazione del divieto di cumulo previsto tra la pensione c.d. “Quota 100” e i redditi da lavoro dipendente o autonomo non comporta la perdita dell’intero trattamento pensionistico relativo all’anno solare, ma determina una decurtazione della pensione in misura corrispondente al reddito da lavoro percepito.
È quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 26979 del 16 ottobre 2026 che, a soli due giorni dalla pronuncia n. 26864/2026, di identico tenore (si veda “Quota 100 diminuita dell’ammontare del reddito da lavoro percepito” del 16 ottobre 2026), conferma il mutamento di indirizzo rispetto all’orientamento precedentemente espresso con la sentenza n. 30994/2024.
La questione riguarda, in particolare, le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto previsto dall’art. 14 comma 3 del DL 4/2019, che sancisce l’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, entro il limite di 5.000 euro annui. Secondo l’interpretazione fatta propria dalla prassi amministrativa (cfr. circ. INPS n. 11/2019) e inizialmente condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione di tale divieto comportava la perdita dell’intero trattamento pensionistico riferito all’anno solare in cui era stato percepito il reddito da lavoro.
Con la sentenza in esame, unitamente alla già menzionata pronuncia n. 26864/2026, la Suprema Corte supera tale interpretazione, chiarendo che dal tenore letterale della norma può desumersi esclusivamente il divieto, per il pensionato, di cumulare il trattamento previdenziale con i redditi da lavoro, a decorrere dal primo giorno di pensionamento e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Ne consegue che la violazione del divieto determina la decurtazione del trattamento in misura pari al reddito da lavoro percepito, mediante lo scomputo del relativo importo dalla pensione complessivamente spettante nell’arco temporale individuato dalla disposizione.
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