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PROFESSIONI

La prescrizione del diritto al compenso decorre da quando l’incarico è espletato

Tale diritto del commercialista matura solo a seguito dell’effettuazione di una prestazione idonea a conseguire il risultato cui è destinata

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 ottobre 2026

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L’ordinanza della Cassazione n. 27529, depositata ieri, si è pronunciata, tra le altre questioni di carattere processuale, sulla decorrenza della prescrizione con riferimento ai crediti derivanti dalle prestazioni professionali di un commercialista.

Nel caso di specie, il cliente sosteneva che il credito azionato dal professionista fosse prescritto al tempo dell’azione, sul presupposto che, potendo il commercialista presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR n. 645/94 vigenti ratione temporis, la prescrizione del diritto al compenso decorrerebbe di tre mesi in tre mesi.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del cliente, affermando il principio secondo cui il contratto di prestazione d’opera intellettuale “è da considerare unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta e che, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico, non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale necessaria all’adempimento del compito assunto in cui si articola l’obbligazione del professionista (cfr., tra le altre, Cass. 2 luglio 2019 n. 17718/2019).

Opera, infatti, la regola della postnumerazione, in virtù della quale il diritto al compenso matura solo a seguito dell’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata.

L’eventuale anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell’opera e la corresponsione degli acconti dovuti secondo gli usi, previste dall’art. 2234 c.c., costituiscono manifestazione dell’obbligo di collaborazione che grava sul cliente al fine di mettere il professionista in grado di dare inizio all’opera e proseguirla e rispondono alla finalità di mitigare proprio il menzionato principio di postnumerazione del corrispettivo.

Eventuale anticipazione delle spese legata all’obbligo di collaborazione

La Cassazione ha anche escluso l’operatività degli artt. 8 e 9 del DPR n. 645/94, menzionati dal cliente e ora abrogati, posto che:
- il primo, secondo cui la parcella può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica, riconosceva una mera facoltà al professionista e riguardava gli incarichi non continuativi;
- il secondo, amente del quale il dottore commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre quando l’incarico sia di lunga durata, prevedeva anch’esso una mera facoltà e presupponeva, in ogni caso, che la prestazione cessasse con l’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui era destinata, con conseguente maturazione del diritto al compenso solo in un momento successivo.

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