Per la definizione delle liti pendenti scomputabili le somme versate in occasione del ravvedimento
L’art. 6 comma 9 del DL 119/2018, in tema di definizione delle liti pendenti, stabilisce che “dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”.
In ragione di quanto esposto, è possibile scomputare anche gli importi pagati in occasione del ravvedimento operoso (inclusa la quota di sanzioni e interessi), essendo irrilevante la circostanza che non si tratti di riscossione in pendenza di giudizio.
Così ha, in modo condivisibile, ragionato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 141 pubblicata ieri.
Nel caso di specie, il ravvedimento operoso era stato disconosciuto in quanto avvenuto lo stesso giorno in cui era stato notificato l’avviso di recupero del credito d’imposta (atto oggetto di definizione).
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